Cassazione Penale, Sentenza n. 23163/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano il rigetto, operato dal Tribunale di Milano con decreto del 15/12/2021, della loro istanza di restituzione della somma di euro 80.605, sottoposta a sequestro insieme a sostanza stupefacente. La difesa sosteneva che il denaro era stato rinvenuto nell'appartamento dove i ricorrenti risiedevano (con regolare contratto di locazione), che nessun terzo aveva rivendicato la somma e che dunque spettava la restituzione. In Cassazione i ricorrenti deducevano violazione degli artt. 262 co.1 e 263 co.1 c.p.p. e censuravano la motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la controversia riguardasse il provvedimento che aveva escluso la prova del diritto dei ricorrenti alla restituzione, non la statuizione della sentenza di merito (che prevedeva la restituzione "a chi provi di averne diritto entro tre mesi"), la quale non era stata impugnata nei termini. La Corte ha giudicato le censure generiche e infondate, richiamando la giurisprudenza secondo cui chi chiede la restituzione di beni sequestrati deve dimostrare non solo il precedente possesso ma un titolo giuridico legittimo (il cosiddetto "ius possidendi"), offrendo prova positiva dell'origine lecita del denaro. Il Tribunale di Milano aveva poi rilevato elementi contrari alla buona fede dei richiedenti (guadagni da attività illecite accertati in sentenza, carenza di prove su entrate lecite superiori alla somma sequestrata, precedenti penali, irregolarità della presenza sul territorio), e la difesa non aveva fornito documentazione probatoria, limitandosi al "favor possessionis". Sono state quindi confermate le ragioni del provvedimento impugnato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a pagare euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, co. 5
Riferimento alla fattispecie di detenzione ai fini di spaccio contestata agli imputati; contesto fattuale che giustifica il sequestro del denaro
Codice di procedura penale, art. 262, co. 1 e co. 4
La restituzione delle cose sequestrate e non confiscate va fatta a favore di "chi ne abbia diritto": richiede quindi la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile sul bene
Codice di procedura penale, art. 263, co. 1
Norma richiamata nelle impugnazioni relative ai provvedimenti di restituzione; rilevanza procedurale e di motivazione
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione sulla condanna alle spese e sulla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile
Codice di procedura penale, art. 611
Rinvio alla produzione delle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione (qui richieste per il rigetto dei ricorsi)
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, co. 1
Limitazione della esposizione delle censure in Cassazione ai fini della motivazione
Massime di principio
- Chi chiede la restituzione di denaro o beni sequestrati deve dimostrare non solo il possesso precedente ma un titolo giuridico legittimo e l'originaria liceità della fonte (prova dello "ius possidendi").
- Il mero richiamo al "favor possessionis" o la sola prova della presenza fisica dei soldi in un'abitazione non sono sufficienti se vi sono elementi contrari che suggeriscono origine illecita.
- Se una sentenza di merito dispone la restituzione "a chi provi di averne diritto entro" un termine, quella statuizione deve essere impugnata nei modi e nei termini previsti; non sempre è ammissibile impugnare successivamente soltanto il provvedimento che nega la restituzione in assenza di prova.
- Le impugnazioni generiche, prive di indicazione puntuale dei vizi e senza allegazione di prove o documenti, rischiano l'inammissibilità.
- Elementi fattuali emersi nel processo (accertamenti su redditi, precedenti penali, irregolarità di soggiorno) possono incidere negativamente sulla credibilità della pretesa di restituzione e aumentano l'onere probatorio a carico del richiedente.
- In caso di ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile si può essere condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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