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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23163/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano il rigetto, operato dal Tribunale di Milano con decreto del 15/12/2021, della loro istanza di restituzione della somma di euro 80.605, sottoposta a sequestro insieme a sostanza stupefacente. La difesa sosteneva che il denaro era stato rinvenuto nell'appartamento dove i ricorrenti risiedevano (con regolare contratto di locazione), che nessun terzo aveva rivendicato la somma e che dunque spettava la restituzione. In Cassazione i ricorrenti deducevano violazione degli artt. 262 co.1 e 263 co.1 c.p.p. e censuravano la motivazione del provvedimento impugnato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la controversia riguardasse il provvedimento che aveva escluso la prova del diritto dei ricorrenti alla restituzione, non la statuizione della sentenza di merito (che prevedeva la restituzione "a chi provi di averne diritto entro tre mesi"), la quale non era stata impugnata nei termini. La Corte ha giudicato le censure generiche e infondate, richiamando la giurisprudenza secondo cui chi chiede la restituzione di beni sequestrati deve dimostrare non solo il precedente possesso ma un titolo giuridico legittimo (il cosiddetto "ius possidendi"), offrendo prova positiva dell'origine lecita del denaro. Il Tribunale di Milano aveva poi rilevato elementi contrari alla buona fede dei richiedenti (guadagni da attività illecite accertati in sentenza, carenza di prove su entrate lecite superiori alla somma sequestrata, precedenti penali, irregolarità della presenza sul territorio), e la difesa non aveva fornito documentazione probatoria, limitandosi al "favor possessionis". Sono state quindi confermate le ragioni del provvedimento impugnato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese e a pagare euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Chi chiede la restituzione di denaro o beni sequestrati deve dimostrare non solo il possesso precedente ma un titolo giuridico legittimo e l'originaria liceità della fonte (prova dello "ius possidendi").
  • Il mero richiamo al "favor possessionis" o la sola prova della presenza fisica dei soldi in un'abitazione non sono sufficienti se vi sono elementi contrari che suggeriscono origine illecita.
  • Se una sentenza di merito dispone la restituzione "a chi provi di averne diritto entro" un termine, quella statuizione deve essere impugnata nei modi e nei termini previsti; non sempre è ammissibile impugnare successivamente soltanto il provvedimento che nega la restituzione in assenza di prova.
  • Le impugnazioni generiche, prive di indicazione puntuale dei vizi e senza allegazione di prove o documenti, rischiano l'inammissibilità.
  • Elementi fattuali emersi nel processo (accertamenti su redditi, precedenti penali, irregolarità di soggiorno) possono incidere negativamente sulla credibilità della pretesa di restituzione e aumentano l'onere probatorio a carico del richiedente.
  • In caso di ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile si può essere condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

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