Cassazione Civile, Ordinanza n. 34373/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni sanitarie rese da una struttura privata nei confronti di un'azienda sanitaria locale. L'ente sanitario ha proposto opposizione deducendo il superamento dei tetti di spesa previsti dalla normativa di settore, con conseguente revoca del decreto da parte del tribunale. In appello hanno impugnato la decisione due società che si assumevano cessionarie dei crediti originariamente spettanti alla struttura sanitaria cedente. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di legittimazione ad impugnare, ritenendo insufficiente la sola produzione dei contratti di cessione, poiché le appellanti non avevano specificato quali crediti fossero stati ceduti all'una o all'altra, né se la cessione fosse avvenuta in favore di entrambe. Nel ricorso per cassazione le società hanno denunciato violazione dell'art. 111 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la produzione degli atti di cessione e degli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale fosse sufficiente a fondare la legittimazione processuale e che la questione relativa alla concreta titolarità dei singoli crediti attenesse al merito, non alla legittimazione ad impugnare. Hanno inoltre richiamato il principio della distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del rapporto affermato dalle Sezioni Unite. La società appellante incidentale ha riproposto le stesse censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, affermando che chi impugna una sentenza non pronunciata nei propri confronti, quale successore a titolo particolare, deve allegare e provare la sopravvenuta legittimazione processuale, indicando con precisione i presupposti della successione nel processo. Nel caso concreto, le ricorrenti avevano sì prodotto i contratti di cessione, ma non avevano specificato quali crediti, tra quelli oggetto della controversia, fossero stati ceduti all'una o all'altra società o a entrambe; pertanto la legittimazione ad impugnare restava indimostrata. La Corte ha inoltre precisato che la diversa questione della titolarità sostanziale dei crediti attiene al merito, ma ciò non esonera dall'onere di una puntuale allegazione dei fatti costitutivi della legittimazione processuale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste, in solido, a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto dalle stesse.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dai ricorrenti; la Corte ne esclude la violazione, ribadendo che il successore a titolo particolare deve allegare e provare la propria legittimazione all'impugnazione.
Richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte afferma che incombe sull'impugnante che si qualifichi successore l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della legittimazione processuale.
Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La legittimazione ad impugnare di chi agisce quale successore a titolo particolare va verificata in base alla specifica allegazione dei fatti che fondano la successione nel processo; la sola produzione del titolo di cessione non è sufficiente se non consente di individuare con precisione la posizione giuridica concreta fatta valere.
- La distinzione tra legittimazione processuale e titolarità sostanziale del diritto implica che la prima attiene alla possibilità di ottenere una decisione di merito, mentre la seconda attiene alla fondatezza della domanda; tuttavia, quando l'impugnazione è proposta da un soggetto diverso dalla parte del precedente grado, la sopravvenuta legittimazione deve essere prima allegata e poi provata.
- Se la controversia riguarda pluralità di crediti o frazioni di credito, il cessionario che impugna deve specificare quali crediti gli siano stati trasferiti e in quale misura, perché altrimenti non è possibile verificare la sua legittimazione processuale.
- La mancanza di contestazione della controparte non elimina l'onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della legittimazione quando la deduzione dell'impugnante sia generica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34254/2023 del 07/12/2023
- ordinanza_civile · 7 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34256/2023 del 07/12/2023
- ordinanza_civile · 7 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34258/2023 del 07/12/2023
- ordinanza_civile · 7 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34262/2023 del 07/12/2023
- ordinanza_civile · 7 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34264/2023 del 07/12/2023
- ordinanza_civile · 7 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34266/2023 del 07/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →