Cassazione Civile, Ordinanza n. 26006/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una società creditrice aveva promosso un’azione revocatoria ordinaria per ottenere l’inefficacia della cessione di un ramo d’azienda disposta dalla propria debitrice a favore della società poi ricorrente. Durante il giudizio di primo grado la debitrice fu dichiarata fallita e la curatela intervenne, facendo propria la domanda. In seguito la creditrice comunicò di avere rinunciato all’insinuazione al passivo e agli atti del giudizio, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale di Massa dichiarò improcedibile la domanda della creditrice e, accogliendo quella coltivata dalla curatela, dichiarò inefficace la cessione nei confronti della procedura. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 632/2022 depositata il 30 maggio 2022, respinse l’impugnazione della cessionaria. In cassazione la società ha proposto un unico motivo articolato in due profili: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 66 l. fall., 2901 e 2697 c.c., sostenendo che mancavano la prova della consistenza e anteriorità dei crediti ammessi al passivo e la dimostrazione dell’eventus damni; con il secondo ha denunciato la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., contestando che fossero state considerate non contestate circostanze che, secondo la ricorrente, la curatela non aveva allegato, tra cui l’ammissione al passivo di crediti ulteriori, in particolare quello di Equitalia. La ricorrente ha inoltre sostenuto che il subentro della curatela avrebbe dovuto comportare una diversa ripartizione degli oneri probatori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la sentenza impugnata ha deciso conformemente all’orientamento consolidato e il ricorso non ha offerto ragioni per modificarlo. Ha ribadito che, quando il fallimento sopravviene nel giudizio revocatorio già promosso dal singolo creditore e la curatela prosegue la stessa azione ai sensi dell’art. 66 l. fall., il curatore accetta la causa nello stato processuale in cui si trova: non si tratta di una nuova azione e non mutano i fatti rilevanti per il suo accoglimento. La domanda, inizialmente diretta a vantaggio del creditore attore, si estende a beneficio della massa; sul piano probatorio rileva il pregiudizio derivante dall’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, senza che sia necessario provare l’insinuazione al passivo di quel credito o la consistenza e l’anteriorità di tutti i crediti concorsuali. Sono state ritenute irrilevanti le considerazioni della Corte d’appello sull’insinuazione del credito originario e, a maggior ragione, quelle svolte ad abundantiam su ulteriori crediti. La censura sull’eventus damni non ha utilmente contestato l’accertamento di merito secondo cui la cessione di un’azienda valutata dalla stessa appellante € 2.630.000,00, anche considerando il prezzo asseritamente pagato di € 1.507.397,98, aveva comportato un grave pregiudizio per i creditori, essendo sufficiente il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio che esponga a rischio la soddisfazione dei creditori. La Corte ha inoltre precisato che, dopo l’intervento della curatela, il creditore originario non conserva il potere di determinare l’esito del processo rinunciando agli atti o all’insinuazione e dichiarando estinto il proprio credito. La ricorrente è stata condannata a rifondere allo Stato, in quanto la curatela era ammessa al patrocinio a carico dell’erario, le spese di legittimità liquidate in € 7.000 per compensi, oltre spese generali del 15%, € 200 per esborsi e accessori; al pagamento di un’ulteriore somma di € 7.000 in applicazione dell’art. 380-bis c.p.c.; e di € 2.500 alla Cassa delle ammende. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Come questa Corte ha di recente ribadito (Cass. 6795/2023), qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore e, in pendenza del relativo giudizio sopravvenga il fallimento di quest’ultimo, la prosecuzione del giudizio in corso da parte della curatela, secondo la legittimazione concessa dall’art. 66 l.fall., comporta sul piano probatorio che: i) il curatore accetta la causa nello stato in cui si trova, poiché non esercita un’azione nuova, ma un’azione già esistente nella massa fallimentare, che si identifica con quella esperita da detto creditore prima del fallimento.
La curatela che prosegue l’azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore non instaura un’azione nuova, ma subentra nella medesima azione e accetta la causa nello stato processuale in cui si trova.
Se l’azione che prosegue ad iniziativa del curatore è la medesima già avviata dal singolo creditore, non possono mutare i fatti da allegare e provare per il suo accoglimento.
La prosecuzione da parte della curatela della revocatoria già proposta dal creditore non modifica i fatti costitutivi da allegare e provare; il curatore beneficia dello stato processuale già formatosi, comprese le acquisizioni e le preclusioni.
Nel caso di azione esperita dal curatore, invece, il convenuto, costituendosi in giudizio, ben può contestare la sussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria ordinaria, con riferimento al tempo in cui fu compiuto l’atto di disposizione patrimoniale, e sarà onere del curatore, secondo i principi generali, dare prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Quando il curatore propone autonomamente l’azione, e non subentra in un giudizio già avviato dal creditore, deve provare secondo le regole generali i fatti posti a fondamento della domanda, riferiti al momento dell’atto dispositivo.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi idonei a confermare o mutare tale orientamento.
L’esito del giudizio è conforme alla proposta di definizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., sicché la ricorrente viene condannata altresì a pagare una ulteriore somma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.
Se il giudizio si conclude in conformità alla proposta di definizione, la ricorrente è condannata al pagamento di un’ulteriore somma pari ai compensi liquidati.
Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannata al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende.
Nel caso previsto dal combinato disposto richiamato, la Corte può condannare la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende.
Poiché il controricorrente è ammesso al patrocinio a carico dell’erario, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002, la condanna alla rifusione va pronunciata in favore dello Stato (art. 133 del medesimo d.P.R.).
Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a carico dell’erario, la condanna alla rifusione delle spese è pronunciata in favore dello Stato.
Poiché il controricorrente è ammesso al patrocinio a carico dell’erario, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002, la condanna alla rifusione va pronunciata in favore dello Stato (art. 133 del medesimo d.P.R.).
La disposizione è richiamata quale presupposto dell’ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a carico dell’erario, con conseguente rifusione delle spese in favore dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di ricorso inammissibile, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Entrambi i profili fanno leva soprattutto sulla mancata prova, da parte della curatela, della preesistenza e ammissione al passivo fallimentare di crediti ulteriori rispetto a quello dell’originario attore – in particolare di Equitalia, della cui ammissione al passivo si nega la “non contestazione” – nonché del rischio di inidoneità del patrimonio residuo a soddisfare i creditori.
La Corte ha ritenuto infondata la censura riferita alla non contestazione, poiché le contestazioni sulla prova di ulteriori crediti erano irrilevanti rispetto alla regola secondo cui, nel giudizio proseguito dalla curatela, non occorre provare l’insinuazione al passivo di quei crediti.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione da parte di un creditore di un’azione revocatoria ordinaria, sopravviene il fallimento del debitore e la curatela prosegue il giudizio ai sensi dell’art. 66 l. fall., la curatela subentra nella stessa azione e accetta la causa nello stato processuale in cui si trova; non si verifica una nuova azione né mutano i fatti rilevanti per il suo accoglimento.
- Nella prosecuzione da parte della curatela dell’azione revocatoria già promossa dal creditore, la domanda si estende a beneficio della massa dei creditori, ma il curatore non deve provare l’insinuazione al passivo del credito originariamente azionato né la consistenza e l’anteriorità dei crediti degli altri creditori concorsuali; rileva il pregiudizio derivante dall’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo.
- Nel caso di subentro della curatela, le acquisizioni e le preclusioni maturate nel processo a carico dell’originario attore restano parte dello stato processuale accettato dal curatore; non è giustificata una rimessione in termini per consentire alla curatela di assolvere oneri probatori diversi da quelli gravanti sull’attore originario.
- Dopo l’intervento della curatela che prosegue l’azione revocatoria, il creditore originario non conserva il potere di determinarne l’esito mediante rinuncia agli atti, rinuncia all’insinuazione al passivo o dichiarazione di estinzione del credito.
- Ai fini dell’eventus damni dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente che l’atto determini un mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore idoneo a esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori.
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