Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25966/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (custode giudiziario)

La controversia

La società ricorrente, affittuaria dal 16 aprile 1987 di terreni agricoli di proprietà di due persone fisiche in forza di un contratto quindicennale rinnovabile, sosteneva che il rapporto si fosse tacitamente rinnovato, tra l’altro dal 16 aprile 2017, per mancata disdetta entro il 16 aprile 2016. I terreni erano stati sottoposti a sequestro conservativo nel 2008, poi convertito in pignoramento in seguito a una sentenza del 15 giugno 2016; la procedura esecutiva era stata iscritta il 1° agosto 2016 e il pignoramento trascritto il 5 agosto 2016. Con provvedimenti del 24 gennaio e del 20 febbraio 2019 il giudice dell’esecuzione aveva ordinato di procedere alla vendita indicando l’inopponibilità dell’affitto. Ritenendo di non poter proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. né opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la società aveva agito in via ordinaria contro la custode, chiedendo di accertare l’opponibilità del contratto alla procedura e il proprio diritto a detenere i terreni fino al 16 aprile 2032, o alla diversa data ritenuta di giustizia. Il Tribunale di Grosseto, sezione specializzata agraria, aveva rigettato la domanda il 18 giugno 2022; la Corte d’appello di Firenze, sezione specializzata agraria, aveva rigettato il gravame con sentenza del 29 maggio 2023. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 1321 e 2923 c.c., dell’art. 15 preleggi e degli artt. 4 e 41 della legge n. 203/1982, sostenendo che il rinnovo tacito costituisse un nuovo contratto e che il novennio di opponibilità dovesse decorrere dal 16 aprile 2017, con opponibilità almeno fino al 16 aprile 2026. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2906, 2913, 1615, 2923 e 2697 c.c. e degli artt. 676, 679, 559 e 560 c.p.c., contestando che il rinnovo dell’affitto potesse essere considerato atto pregiudizievole per i creditori e rilevando che non era stata provata una diminuzione del valore o l’incapienza del compendio. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali motivi, rilevando inoltre che il ricorso non riferiva gli sviluppi successivi della procedura esecutiva, compresi l’eventuale rilascio dei fondi e la vendita.

La decisione

La Corte ha rilevato d’ufficio l’originaria inammissibilità della domanda e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., dichiarando definitivamente caducata la sentenza di primo grado per effetto dell’impugnazione. La domanda era stata proposta contro la custode giudiziaria, che non rappresenta né il debitore esecutato né i creditori e la cui legittimazione è limitata alle iniziative che coinvolgono concretamente il compendio pignorato e incidono sulla sua liquidazione o sulle relative modalità. L’azione ordinaria di accertamento mirava invece a neutralizzare provvedimenti del giudice dell’esecuzione, risultato perseguibile, ricorrendone i presupposti, mediante i rimedi interni tipici del processo esecutivo, non con un’azione ordinaria. I provvedimenti del 24 gennaio e del 20 febbraio 2019, relativi alle indicazioni negli avvisi di vendita, erano meri atti preparatori e non risultavano di per sé definitivamente lesivi dei diritti dell’affittuaria; non erano quindi atti esecutivi immediatamente opponibili ex art. 617 c.p.c. La domanda era anche prematura e priva di interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’acquirente, unico possibile contraddittore sul piano astratto, poiché al momento della sua proposizione la vendita non era ancora avvenuta. La Corte ha osservato che l’affittuaria avrebbe potuto far valere il proprio diritto contro l’aggiudicatario divenuto proprietario oppure, se ancora detentrice, opporsi ex art. 615 c.p.c. all’esecuzione per il rilascio fondata sul decreto di trasferimento. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, in ragione del rilievo d’ufficio e della novità di alcune questioni; nulla è stato disposto nei rapporti con i proprietari intimati, rimasti senza difese. La Corte ha dato atto anche dell’irregolarità non documentata della notificazione a uno degli intimati, ma ha ritenuto inutile ordinare il deposito della cartolina di ricevimento o rinnovare la notifica, poiché tale intimato era il legale rappresentante della società ricorrente ed era certamente a conoscenza dell’iniziativa.

Norme richiamate

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    In definitiva, la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c. (la sentenza di primo grado è definitivamente caducata dall’avvenuta proposizione della impugnazione), per l’originaria inammissibilità della domanda attorea;

    La cassazione senza rinvio è disposta quando la domanda originaria è inammissibile; la sentenza di primo grado resta definitivamente caducata per effetto dell’impugnazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Da un lato il rilievo d’ufficio, dall’altro l’assoluta novità di alcune tra le questioni poste dai motivi di ricorso (benché non esaminati) giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti. Nulla va disposto nel rapporto con gli intimati, che non hanno svolto difese nel corso del giudizio.

    La Corte richiama l’assenza di un interesse giuridicamente rilevante quale ragione, insieme alla carenza di legittimazione passiva della custode, dell’originaria inammissibilità della domanda; la citazione dell’art. 100 c.p.c. è contenuta nel passaggio che formula tale conclusione.

  • art. 617 c.p.c.

    In buona sostanza, dunque, i ripetuti provvedimenti del g.e. erano da considerare quali meri atti preparatori di attività successive e, dunque, privi della natura di atto esecutivo suscettibile di essere opposto ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi riguarda atti esecutivi lesivi, non meri atti preparatori privi di autonoma rilevanza e destinati a precedere provvedimenti successivi.

  • art. 615 c.p.c.

    In alternativa, la società – se rimasta nella detenzione dei beni, questione, lo si ripete, non nota a questa Corte - avrebbe potuto comunque attendere che lo stesso decreto di trasferimento fosse stato utilizzato quale titolo esecutivo per il rilascio, onde far valere, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il proprio diritto personale di godimento nei confronti dello stesso aggiudicatario, divenuto proprietario.

    Il terzo che ancora detenga il bene può far valere il proprio diritto personale di godimento opponendosi, ex art. 615 c.p.c., all’esecuzione per il rilascio fondata sul decreto di trasferimento.

  • art. 81 c.p.c.

    In altre parole, detta legittimazione non deriva né da una posizione di rappresentanza di una delle parti (non foss’altro perché il custode è chiamato a svolgere la sua attività agendo in nome proprio, il che è incompatibile con la posizione di rappresentante), né di sostituzione processuale delle stesse ex art. 81 c.p.c. (schema che non si presta allo scopo, sia per la mancanza di una disposizione che espressamente legittimi il custode ad esercitare in nome proprio un diritto altrui, sia per la difficoltà di individuare un soggetto sostituito);

    Il custode giudiziario non agisce quale sostituto processuale dei creditori o del debitore: mancano una disposizione che gli attribuisca l’esercizio in nome proprio di diritti altrui e un soggetto sostituito identificabile.

  • art. 2912 c.c.

    Le azioni esperite dal custode giudiziario (o nei suoi confronti) sono direttamente riferibili al compendio pignorato (immobile e, ex art. 2912 c.c., frutti, pertinenze ed accessori) …

    La sfera delle azioni riferibili al custode comprende il compendio pignorato e, ai sensi dell’art. 2912 c.c., i suoi frutti, le pertinenze e gli accessori.

  • art. 560, comma 7, c.p.c.

    In quest’ambito, è altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui il terzo estraneo al processo esecutivo e dunque privo della qualità di “parte” in senso proprio, se effettivamente pregiudicato da un provvedimento del giudice dell’esecuzione, è pienamente legittimato a proporre l’opposizione formale (si vedano, tra le altre, Cass. n. 24550/2014, relativa all’offerente non aggiudicatario; per il pignoramento presso terzi, Cass. n. 32376/2025, sulla legittimazione del terzo pignorato; basti poi richiamare il vigente art. 560, comma 7, c.p.c., riguardo al terzo occupante del bene pignorato, con titolo non opponibile alla procedura, ipotesi in cui è la stessa legge a prefigurare la piena legittimazione attiva del terzo).

    Il terzo occupante del bene pignorato, titolare di un titolo non opponibile alla procedura, è legittimato a proporre opposizione formale nei casi previsti dall’art. 560, comma 7, c.p.c.; più in generale il terzo è legittimato se un provvedimento esecutivo pregiudica effettivamente la sua sfera giuridica.

Massime di principio

  • Il custode giudiziario dei beni pignorati è titolare di un munus publicum relativo alla gestione del compendio e non è rappresentante generale del debitore, mandatario o sostituto processuale dei creditori. La sua legittimazione, attiva o passiva, è circoscritta alle controversie che riguardano direttamente il compendio e possono interferire concretamente con la sua liquidazione o con le relative modalità.
  • Il processo esecutivo è caratterizzato da un sistema chiuso di rimedi interni: chi intende neutralizzare un provvedimento del giudice dell’esecuzione deve utilizzare, quando ne ricorrono i presupposti, i rimedi oppositivi propri dell’esecuzione e non un’ordinaria azione di accertamento diretta a ottenere lo stesso risultato.
  • L’opposizione ex art. 617 c.p.c. è esperibile dal terzo effettivamente pregiudicato soltanto contro un atto esecutivo, ossia un atto di promozione dell’esecuzione o un provvedimento ordinatorio diretto all’instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura; non è invece proponibile contro meri atti preparatori privi di autonoma rilevanza e di effetti lesivi attuali.
  • L’azione di accertamento diretta a far dichiarare l’opponibilità di un titolo di godimento non può essere proposta contro il custode per ottenere una pronuncia genericamente opponibile alla procedura, ai creditori o ai terzi: il custode non rappresenta tali soggetti e la pronuncia non può sostituire i rimedi esecutivi tipici.
  • La domanda volta a far valere contro l’acquirente forzato un diritto di godimento sul bene è prematura se proposta prima che la vendita sia avvenuta. Se il terzo conserva la detenzione e il decreto di trasferimento viene poi utilizzato per il rilascio, il diritto personale di godimento può essere fatto valere con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.