Cassazione Civile, Ordinanza n. 25993/2026 del 30/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2008 e 2011, con i quali erano state irrogate sanzioni amministrative imputate anche al contribuente, indicato come amministratore di fatto e autore delle violazioni. Il contribuente dedusse di non aver ricevuto personalmente gli avvisi e di averne appreso l’esistenza attraverso un estratto di ruolo e la successiva risposta a un’istanza di accesso. Impugnò quindi gli atti, contestando l’inesistenza o nullità della notificazione personale, l’illegittimità delle iscrizioni a ruolo e delle procedure di riscossione, nonché la decadenza o prescrizione della pretesa sanzionatoria. L’Agenzia eccepì la tardività del ricorso, sostenendo che il contribuente fosse già stato informato della pretesa dagli avvisi di presa in carico e da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. La Commissione tributaria provinciale di Milano dichiarò inammissibile il ricorso, reputando provata la pregressa conoscenza della pretesa. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia riformò la decisione, dichiarò inesistenti le notificazioni degli avvisi al contribuente e nulle le conseguenti iscrizioni a ruolo e procedure di riscossione. L’Agenzia ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992: sosteneva che gli avvisi di presa in carico e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rendessero conoscibile la pretesa e imponessero di contestare tempestivamente anche l’omessa notificazione degli atti presupposti; aggiungeva che, anche ammettendo l’impugnazione dopo l’estratto di ruolo, il contribuente avrebbe dovuto provare la data della sua acquisizione per dimostrare il rispetto del termine di sessanta giorni, non potendosi assumere come dies a quo la risposta all’istanza di accesso del 25 marzo 2021. Dopo l’ordinanza interlocutoria n. 3783/2026, la Corte invitò le parti a contraddire sulla qualificazione dell’azione, sull’interesse ad agire e sulle situazioni pregiudizievoli previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto che l’azione fosse oggettivamente riconducibile all’impugnazione degli atti conosciuti tramite estratto di ruolo e che il contribuente non avesse allegato né dimostrato alcuna delle specifiche situazioni pregiudizievoli richieste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; le difese formulate dopo l’ordinanza interlocutoria non hanno superato la carenza originaria di interesse ad agire. Le statuizioni intervenute in sede penale sono state giudicate irrilevanti, perché presupponevano l’ammissibilità del ricorso introduttivo. La Corte ha compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, in ragione della complessità e della progressiva evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
All’esito di tale interlocuzione deve rilevarsi che l’azione resta oggettivamente riconducibile all’impugnazione degli atti conosciuti mediante l’estratto di ruolo e che il contribuente non ha allegato né dimostrato la ricorrenza di alcuna delle specifiche situazioni pregiudizievoli tipizzate dalla disposizione richiamata.
L’impugnazione degli atti conosciuti mediante estratto di ruolo è inammissibile quando il contribuente non allega e dimostra la ricorrenza di una delle specifiche situazioni pregiudizievoli previste dalla disposizione, poiché difetta l’interesse ad agire.
artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
Con l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e ritenuto tempestiva l’impugnazione degli avvisi di accertamento.
La sentenza riporta queste norme quale oggetto della censura dell’Agenzia, ma la decisione di cassazione non ne svolge un’autonoma interpretazione: dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per carenza originaria di interesse, in relazione all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e ritenuto tempestiva l’impugnazione degli avvisi di accertamento.
La disposizione è richiamata per identificare il vizio processuale denunciato nel ricorso per cassazione; la Corte decide tuttavia la controversia sulla base della carenza di interesse ad agire e non formula una specifica interpretazione del motivo di nullità processuale.
Massime di principio
- Quando l’azione è oggettivamente diretta a impugnare atti conosciuti mediante estratto di ruolo, il contribuente deve allegare e dimostrare la ricorrenza di una delle specifiche situazioni pregiudizievoli previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; in mancanza, difetta l’interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.
- La carenza originaria di interesse ad agire non è superata da difese successive che non introducano elementi idonei a dimostrare la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge.
- Le questioni relative agli atti presupposti o a statuizioni intervenute in altri giudizi restano prive di rilievo quando presuppongono l’ammissibilità del ricorso introduttivo e questo è invece inammissibile per carenza di interesse.
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