Cassazione Civile, Ordinanza n. 25967/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La società concedente aveva ottenuto dal giudice designato del Tribunale di Parma, ai sensi dell’art. 670 c.p.c., il sequestro giudiziario del ramo d’azienda concesso in affitto alla società ricorrente, insieme a una mandria di almeno 426 capi. Il contratto, stipulato il 19 marzo 2024, prevedeva la restituzione del compendio alla scadenza; il Tribunale, decidendo il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., aveva confermato il sequestro, ravvisando sommariamente l’inadempimento dell’obbligo restitutorio e il pericolo connesso alla rilevante esposizione debitoria dell’affittuaria e alla richiesta di sottoporla a liquidazione controllata o giudiziale. L’affittuaria ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza di reclamo, articolando tre motivi: (1) violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e della normativa sul benessere animale, sostenendo la nullità o l’impossibilità dell’obbligo di restituire una mandria di almeno 426 capi; (2) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1375 c.c., censurando l’interpretazione del contratto perché non avrebbe considerato l’affitto quale parte di una più ampia operazione negoziale; (3) nullità dell’ordinanza per motivazione apparente sulla dedotta invalidità della clausola e per omessa pronuncia su altri motivi di reclamo, in relazione agli artt. 132, n. 4, e 112 c.p.c. La ricorrente ha inoltre sostenuto che i vizi processuali denunciati rendessero abnorme il provvedimento e giustificassero un’eccezione alla regola di non ricorribilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito i tre motivi, poiché l’ordinanza resa dal Tribunale in sede di reclamo cautelare ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. non è ricorribile per cassazione. Il provvedimento è provvisorio e strumentale, non decide con efficacia di giudicato situazioni soggettive sostanziali e non è definitivo; tali caratteristiche non mutano per il fatto che siano denunciati vizi di nullità processuale o abnormità, né per la gravità del pregiudizio allegato. La Corte ha altresì escluso che la deduzione congiunta di motivazione apparente e omessa pronuncia consenta di superare tale regola. La ricorrente è stata condannata a rimborsare alla controricorrente le spese di legittimità, liquidate in Euro 18.200,00 per compensi, oltre spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; inoltre, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di Euro 18.200,00 in favore della controricorrente e, ai sensi del quarto comma, di Euro 5.000,00 alla cassa delle ammende. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 111, settimo comma, Cost.
costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui va ritenuto inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., avverso l’ordinanza resa in sede di reclamo cautelare ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., persino nelle ipotesi in cui tale provvedimento sia affetto da inesistenza, nullità o abnormità;
Il ricorso straordinario per cassazione non è ammesso contro l’ordinanza resa in sede di reclamo cautelare, neppure quando siano dedotti vizi di inesistenza, nullità o abnormità, perché il provvedimento non ha carattere decisorio e definitivo.
l’ordinanza – espressamente dichiarata “non impugnabile” dalla legge: art. 669-terdecies, quinto comma, cod. proc. civ. – emessa in sede di reclamo dal Collegio per confermare, modificare o revocare il provvedimento cautelare reso dal giudice singolo del Tribunale, è provvedimento inidoneo a incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e ininfluente nel successivo giudizio di merito;
L’ordinanza collegiale di reclamo cautelare è non impugnabile perché non produce giudicato su situazioni sostanziali e resta estranea alla decisione del successivo giudizio di merito.
la tipologia del vizio denunciato tra quelli rientranti nelle ipotesi paradigmatiche di cui all’art. 360 cod. proc. civ., non solo non costituisce ex se sintomo di abnormità del provvedimento, ma quand’anche lo renda tale, non ne muta comunque la natura da provvedimento strumentale e provvisorio a provvedimento decisorio e definitivo, sicché la circostanza che la doglianza (nella specie, il terzo motivo di ricorso) abbia ad oggetto il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante e quello di violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non incide sul carattere “non ricorribile” dell’ordinanza emessa ai sensi dell’art.669-terdecies cod. proc. civ.;
La riconducibilità delle censure ai vizi previsti dall’art. 360 c.p.c., compresi i vizi processuali di motivazione e omessa pronuncia, non rende ricorribile un provvedimento cautelare che per natura rimane provvisorio e strumentale.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
in applicazione del disposto di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., la società ricorrente va anche condannata al pagamento, in favore di quella controricorrente, di una somma equitativamente determinata in misura pari ai compensi calcolati sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ..
Nel procedimento definito secondo il meccanismo dell’art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la previsione sanzionatoria indicata nel testo, condannando la ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di Euro 5.000,00 alla cassa delle ammende.
in applicazione del disposto di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., la società ricorrente va anche condannata al pagamento, in favore di quella controricorrente, di una somma equitativamente determinata in misura pari ai compensi calcolati sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ..
La Corte ha condannato la ricorrente, in favore della controricorrente, a una somma equitativamente determinata pari ai compensi liquidati per le spese processuali.
in applicazione del disposto di cui all’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., la società ricorrente va anche condannata al pagamento, in favore di quella controricorrente, di una somma equitativamente determinata in misura pari ai compensi calcolati sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché al pagamento della somma di Euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ..
In applicazione della disposizione, la ricorrente è stata condannata a versare Euro 5.000,00 alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- L’ordinanza pronunciata dal collegio in sede di reclamo cautelare non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché è provvisoria e strumentale, non incide con efficacia di giudicato su situazioni sostanziali e non è definitiva.
- La non ricorribilità dell’ordinanza di reclamo cautelare non viene meno per la deduzione di vizi di nullità processuale o di abnormità, né per la gravità degli effetti o del pregiudizio allegato: la natura e il regime di impugnazione del provvedimento non dipendono dalla qualificazione del vizio denunciato.
- La deduzione di motivazione apparente e di omessa pronuncia non trasforma l’ordinanza cautelare in un provvedimento decisorio e definitivo e non consente, pertanto, il ricorso straordinario per cassazione.
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