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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03411/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un soggetto aveva insinuato al passivo fallimentare un credito complessivo di euro 237.089,00, composto da restituzione di acconti e risarcimento danni asseritamente subiti per l'inadempimento di un contratto avente a oggetto la realizzazione e posa in opera di una cucina domotica. Il tribunale fallimentare aveva respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo che l'inadempimento della società fallita non fosse di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto, che il minor valore dell'opera potesse essere fatto valere nel parallelo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che le ulteriori voci di danno non fossero provate. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 72, comma 5, e 96 l.fall., 1454 e 1455 c.c. e 295 c.p.c., sostenendo che il tribunale fallimentare avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della decisione ordinaria sulla risoluzione per diffida ad adempiere, perché incompetente a decidere sulla risoluzione; 2) violazione degli artt. 1454 e 1455 c.c., per avere il tribunale escluso la gravità dell'inadempimento senza adeguata valutazione dell'incidenza sull'interesse del committente, limitandosi al dato economico; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per aver reso una valutazione apodittica senza considerare l'obbligazione ritenuta essenziale dalle parti. Nelle more, tuttavia, il parallelo giudizio ordinario si era definito con sentenza passata in giudicato sulla risoluzione del contratto per grave inadempimento e con successiva transazione tra le parti; la Corte ha quindi rilevato che le questioni devolute col ricorso erano ormai prive di attualità e interesse, anche perché il ricorso impugnava solo la statuizione sulla risoluzione e non le altre statuizioni restitutorie e risarcitorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il giudicato formatosi nel parallelo giudizio ordinario sulla risoluzione del contratto per grave inadempimento rendesse ormai irrilevanti i motivi che contestavano la competenza a pronunciarsi sulla risoluzione e la valutazione della gravità dell'inadempimento. Ha inoltre osservato che le ulteriori domande restitutorie e risarcitorie non erano state specificamente impugnate nel ricorso per cassazione. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda e per l'oscillazione del quadro giurisprudenziale sull'art. 72, comma 5, l.fall.; è stato anche escluso l'obbligo del doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione allo stato passivo

    costituisce il rimedio attraverso cui il creditore impugna l'esclusione del credito dal passivo fallimentare.

  • art. 43 l.fall.

    giudizio interrotto ex art. 43 l.fall. e riassunto dalla curatela fallimentare

    il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo pendente alla data del fallimento viene interrotto e poi riassunto dalla curatela.

  • art. 72, comma 5, l.fall.

    è richiamato come norma rilevante per la disciplina dei rapporti pendenti e per il dibattito sulla procedibilità/attrazione al rito fallimentare delle domande di risoluzione contrattuale pregiudiziali alle pretese restitutorie e risarcitorie.

  • art. 96 l.fall.

    è evocato insieme all'art. 72 l.fall. nella censura sulla competenza del tribunale fallimentare a decidere questioni pregiudiziali rispetto alle domande di insinuazione.

  • art. 1454 c.c.

    regola la diffida ad adempiere e la risoluzione di diritto; nel caso viene in rilievo la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione proposta nel giudizio ordinario.

  • art. 1455 c.c.

    la gravità dell'inadempimento è il presupposto della risoluzione e della sua valutazione in concreto.

  • art. 1453 c.c.

    è menzionato per distinguere l'azione costitutiva di risoluzione da quella di mero accertamento della risoluzione già prodottasi ex diffida.

  • art. 295 c.p.c.

    è invocato per sostenere la necessità di sospensione del giudizio fallimentare in attesa della definizione del giudizio ordinario pregiudiziale.

  • art. 116 c.p.c.

    è richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove e sul preteso giudizio apodittico del tribunale.

  • art. 52 l.fall.

    è citato nel riferimento alla dichiarazione di improcedibilità delle domande nel giudizio ordinario a fronte della procedura concorsuale.

  • art. 93 l.fall.

    è richiamato nel passaggio che descrive le domande riconvenzionali dichiarate improcedibili nel giudizio ordinario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del doppio contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, intervenga un giudicato tra le stesse parti sulla questione decisiva che il ricorso mira a contestare, rendendo non più utile una pronuncia di legittimità.
  • L'interesse ad agire e a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto, ma fino alla decisione; la sopravvenienza di fatti estintivi o di un giudicato può far venir meno tale interesse.
  • Quando il ricorso investe solo una statuizione specifica della sentenza impugnata, non possono essere recuperate in cassazione questioni diverse e non specificamente censurate, anche se collegate al medesimo rapporto sostanziale.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale deve essere apprezzata in concreto, ma se la relativa statuizione è ormai coperta da giudicato in altro giudizio tra le parti, essa non può essere più rimessa in discussione nel processo successivo.
  • In presenza di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non si applica il raddoppio del contributo unificato, perché manca il presupposto processuale legato all'esito fisiologico dell'impugnazione.
  • La compensazione integrale delle spese può essere giustificata dalla complessità della vicenda e dall'incertezza del quadro giurisprudenziale sulla norma processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeTransazioneInadempimentoCompetenzaGiudicato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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