Cassazione Penale, Sentenza n. 12249/2025 del 28/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/09/2024 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato contravvenzionale ex art. 116, comma 15, cod. strada commesso il 30/01/2019. Il ricorso deduceva violazione di legge (artt. 157, 159 e 161 cod. pen.) sostenendo che al fatto si applica la legge n. 103/2017 ("legge Orlando") — per i reati commessi nel periodo 03/08/2017-31/12/2019 — la quale dispone la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 cod. pen., con la conseguenza che il reato non era ancora prescritto alla data della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il prosieguo. La Corte ha ritenuto applicabile, per i fatti del 30/01/2019, la disciplina della legge n. 103/2017 sulla sospensione della prescrizione (art. 159, commi 2-4), conformemente all'indirizzo delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 19, udienza 12/12/2024), per cui la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, codice della strada
Titolo del fatto per cui si procede (contravvenzione contestata commessa il 30/01/2019).
Riferimento normativo richiamato nel ricorso in relazione alle regole sulla prescrizione e sui termini; il ricorso invoca violazione di norme penali relative alla prescrizione.
Norma centrale: disciplina della sospensione del corso della prescrizione. La Corte ha ritenuto applicabili i commi 2-4 nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019, determinando l'interruzione/sospensione utile a evitare la prescrizione.
Richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo sulla prescrizione (regole attinenti al computo dei termini).
legge n. 103/2017 ("legge Orlando")
Legge che ha modificato le regole sulla sospensione della prescrizione (art. 159 cod. pen.). La Corte ha ritenuto che la sua disciplina si applichi ai reati commessi nel periodo 03/08/2017-31/12/2019, impedendo la dichiarazione di prescrizione pronunziata dalla Corte d'appello.
art. 2, comma 1, lett. a) legge n. 134/2021
Norma richiamata nel contesto per spiegare gli effetti delle successive modifiche normative; le Sezioni Unite hanno stabilito che la sospensione prevista dalla legge 103/2017 continua ad applicarsi ai reati del periodo indicato anche dopo le modifiche del 2021.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; citata per descrivere la base formale del gravame presentato dal Procuratore Generale.
Sezioni Unite - informazione provvisoria n. 19 (udienza 12/12/2024)
Giurisprudenza di legittimità ritenuta decisiva: ha chiarito che la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 continua ad applicarsi ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 anche dopo le modifiche del 2021, influendo sul corretto computo della prescrizione nel caso di specie.
Massime di principio
- Verificare sempre la data di commissione del reato rispetto alle modifiche legislative: norme sulla prescrizione possono variare nel tempo e determinare l'estinzione o la prosecuzione dell'azione penale.
- Per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 la disciplina della legge n. 103/2017 (art. 159, commi 2-4) sulla sospensione della prescrizione va applicata, salvo diverso orientamento giurisprudenziale vincolante.
- Se una corte d'appello dichiara la prescrizione senza tener conto di una sospensione prevista da una norma applicabile al periodo di commissione, il Procuratore Generale può proporre ricorso per cassazione basato sulla violazione di legge e ottenere annullamento.
- Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, quando forniscono un indirizzo vincolante, chiariscono l'applicabilità delle disposizioni nel tempo e possono determinare l'annullamento della decisione che abbia errato nel computo della prescrizione.
- In presenza di un errore giuridico manifesto sulla prescrizione, la Cassazione può annullare la decisione e rimandare gli atti alla corte competente per il prosieguo; è quindi necessario ricalcolare i termini di prescrizione applicando le sospensioni previste dalla normativa vigente al tempo del fatto.
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