Cassazione Civile, Ordinanza n. 36153/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia riguardava uno stacco di terreno in Lampedusa. Una parte agiva in rivendicazione chiedendo l'accertamento della propria proprietà del fondo e della sua libertà da diritti altrui di passaggio o di presa d'acqua da un pozzo. La controparte, costituitasi in giudizio, sosteneva di avere acquistato il bene in forza di una scrittura privata del 28 aprile 1984, che riteneva vendita definitiva, oppure di averlo usucapito; in subordine chiedeva l'indennità per le migliorie apportate, soprattutto per l'escavazione del pozzo. I giudici di merito avevano ritenuto che la scrittura del 1984 fosse un preliminare di vendita, che la relazione con il bene fosse mera detenzione qualificata e non possesso utile ad usucapionem, e che la rivendicante avesse assolto l'onere probatorio mediante una catena di titoli sino a un dante causa comune, anche alla luce delle ammissioni della controparte. In cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione dei canoni ermeneutici e delle norme sulla forma e sulla prova della compravendita, sostenendo che il documento del 1984 fosse una vendita immediatamente traslativa; 2) erronea qualificazione del rapporto con il fondo come detenzione e non possesso, anche in relazione al preteso inizio del possesso nel 1981 o nel 1984; 3) errato rigetto della domanda di usucapione, invocando la presunzione di possesso intermedio e la prova testimoniale e tecnica; 4) violazione delle norme sulla rivendicazione e sull'onere della prova, contestando l'alleggerimento della probatio diabolica a favore dell'attrice; 5) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indennità per le migliorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, perché il primo mirava a sollecitare una diversa lettura di merito del contratto, senza denunciare reali violazioni dei canoni ermeneutici; il secondo era infondato poiché la disponibilità del bene conseguita dal promissario acquirente in forza di un preliminare integra detenzione qualificata, non possesso, salvo interversione; il terzo si risolveva in censure di merito non scrutinabili in sede di legittimità. Ha poi giudicato manifestamente infondato il quarto motivo, confermando che, in caso di riconoscimento da parte del convenuto della provenienza del bene da danti causa comuni o dalla stessa catena di titoli, la rivendicante può limitarsi a risalire fino al comune dante causa senza dimostrare l'acquisto originario o il possesso ultraventennale dei predecessori. Infine ha ritenuto infondato il quinto motivo, perché la domanda di indennità per migliorie era incompatibile con la qualificazione del ricorrente come detentore qualificato e, comunque, la sua reiezione era implicita nella decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per escludere l'usucapione in mancanza di possesso utile per il tempo richiesto.
Invocato dal ricorrente in relazione alla forma della vendita, ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse di interpretazione del contratto e non di violazione di legge.
I canoni ermeneutici possono essere sindacati in cassazione solo se il giudice li viola realmente; non basta proporre una lettura alternativa del testo.
Come per l'art. 1362 c.c., non consente il riesame del merito dell'interpretazione contrattuale.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che vi fosse un vizio di interpretazione idoneo a fondare la censura di legittimità.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella rivendicazione e nelle domande riconvenzionali.
La detenzione può mutare in possesso solo mediante interversione; la mera disponibilità del bene derivante da un preliminare non basta.
Richiamato per la presunzione di possesso intermedio, ma la censura è stata respinta perché fondata su valutazioni di merito non sindacabili.
Il possesso può essere esercitato anche per mezzo di altra persona che ha la detenzione della cosa; ciò non esclude il possesso dei titolari del fondo se il soggetto è mero detentore.
Il diritto all'indennità per miglioramenti è norma eccezionale e non si applica in via analogica al detentore qualificato.
In rivendicazione, l'attore deve provare la proprietà; la prova può essere alleggerita se il convenuto riconosce un dante causa comune o la proprietà in capo a danti causa dell'attore.
Non c'è omessa pronuncia quando il rigetto della domanda è implicito nella motivazione e nell'impostazione logico-giuridica della sentenza.
Richiamato dal ricorrente per dedotta nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso il vizio di motivazione/omessa pronuncia.
La Corte ha ribadito che sotto la rubrica della violazione di legge non può essere dedotto il mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sull'interpretazione del contratto.
Usato dal ricorrente per dedurre nullità processuali; la Corte ha escluso sia l'omessa pronuncia sia la nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione la censura di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera proposta di una lettura alternativa del contratto: il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, che resta apprezzamento di fatto del giudice di merito.
- La consegna anticipata del bene al promissario acquirente in forza di un preliminare di vendita non attribuisce, di regola, il possesso utile ad usucapionem, ma integra detenzione qualificata; il mutamento in possesso richiede un'interversione provata in modo univoco.
- L'escavazione di un pozzo o la realizzazione di migliorie sul fondo, se compiute con il consenso o nella conoscenza del proprietario, non sono di per sé atti idonei a integrare interversione del possesso.
- In tema di rivendicazione, l'attore che incontri l'ammissione del convenuto circa la provenienza del bene da un dante causa comune o dalla medesima catena di titoli può assolvere l'onere probatorio anche mediante la sola ricostruzione dei trasferimenti sino a quel dante causa, senza dover provare l'acquisto originario o il possesso ultraventennale di tutti i predecessori.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata comporta logicamente il rigetto della domanda, anche in assenza di una statuizione espressa, purché la pretesa sia incompatibile con l'impianto della sentenza.
- L'indennità per i miglioramenti prevista a favore del possessore non è estensibile al detentore qualificato, trattandosi di disciplina eccezionale.
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