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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32609/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (servizio postale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno bancario non trasferibile dell'importo di euro 2.000, spedito per posta ordinaria e poi sottratto, con conseguente incasso da parte di un soggetto diverso dal beneficiario. In primo grado la domanda risarcitoria contro la società postale era stata rigettata; in appello, invece, il giudice aveva ritenuto la società postale responsabile per la negligenza del cassiere nel non accorgersi della difformità tra i dati riportati sulla carta d'identità apparentemente esibita e quelli della tessera sanitaria, escludendo il concorso colposo del mittente dell'assegno per avere scelto la spedizione ordinaria anziché assicurata. Con l'unico motivo di ricorso la società postale deduceva violazione e falsa applicazione di norme sulla disciplina postale e dell'art. 1227, comma 1, c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la spedizione con posta ordinaria dell'assegno, in caso di sottrazione e riscossione indebita, integra una condotta causalmente rilevante ai fini del concorso di colpa del mittente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che il giudice di appello aveva erroneamente escluso la rilevanza eziologica della spedizione per posta ordinaria, in contrasto con il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui tale modalità di trasmissione espone volontariamente il mittente a un rischio superiore a quello consentito e costituisce antecedente necessario dell'evento dannoso, idoneo a concorrere con l'eventuale colpa della banca nell'identificazione del presentatore. La causa è stata quindi rinviata a diverso giudice di appello per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    la Corte lo richiama quale norma sulla rilevanza del concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno.

  • art. 40 c.p.

    evocato nel motivo per sostenere il nesso causale tra condotta e evento dannoso.

  • art. 41 c.p.

    evocato nel motivo per la disciplina del concorso di cause e dell'efficienza causale della condotta del mittente.

  • art. 83 DPR 156/73

    richiamato dal ricorrente quale disciplina del servizio postale rilevante per la valutazione della modalità di spedizione.

  • DM 26/2/2004

    richiamato quale carta della qualità del servizio pubblico postale, utile a valutare le regole di cautela nella spedizione.

  • art. 43 L.A.

    richiamato nel motivo di ricorso come ulteriore parametro normativo inerente alla disciplina del servizio postale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio sulla proposta della relatrice.

Massime di principio

  • La spedizione per posta ordinaria di un assegno non trasferibile, se il titolo viene sottratto e riscosso da un soggetto non legittimato, può integrare un comportamento colposo del mittente rilevante ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c.
  • Nel valutare il nesso causale, la violazione di regole di cautela nella trasmissione del titolo non va esclusa in via di principio, ma può costituire antecedente necessario dell'evento dannoso se ha esposto il mittente a un rischio maggiore di quello consentito dalla normale prudenza.
  • La responsabilità del soggetto che materialmente paga il titolo e l'eventuale concorso colposo del mittente devono essere apprezzati congiuntamente, secondo una valutazione giuridica del nesso eziologico e non come meri fatti storici.
  • Quando la sentenza di merito esclude in diritto la rilevanza causale della spedizione ordinaria in contrasto con il principio di legittimità consolidato, la decisione è cassabile con rinvio per nuovo esame dei fatti alla luce del corretto criterio causale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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