Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 24008 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 5/26/09, depositata il 28 gennaio 2009, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società contro l’avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP, oltre sanzioni, relativo al 2003. L’accertamento, successivo a una verifica della Guardia di Finanza, comprendeva, tra le riprese qui rilevanti, € 2.300 per spese ritenute non documentate e non inerenti, € 15.000 per contributi elettorali considerati non deducibili e € 70.816,60 per maggiori ricavi da vendite immobiliari. L’Agenzia ha denunciato: motivazione insufficiente sull’annullamento della ripresa da € 2.300; in subordine, violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni; omessa pronuncia sulla ripresa da € 15.000; omessa pronuncia sulla ripresa da € 70.816,60; in subordine, motivazione insufficiente su quest’ultima ripresa.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo e ha dichiarato assorbiti il secondo e il quinto. Per i € 2.300, la motivazione della CTR è stata ritenuta apodittica: non aveva valutato concretamente gli elementi indicati dall’Ufficio circa la formazione e produzione dei documenti e i rapporti tra i soggetti coinvolti. Sui € 15.000 di contributi elettorali, la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul motivo d’appello fondato anche sull’art. 65 del TUIR. Sui € 70.816,60 di ricavi, la CTR aveva riportato il motivo d’appello ma non aveva deciso la relativa ripresa. La sentenza è stata cassata senza decisione nel merito e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La fondatezza sostanziale delle riprese resta quindi da decidere.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per insufficienza della motivazione è fondata quando il giudice di merito formula una conclusione apodittica senza confrontarsi con elementi di fatto potenzialmente decisivi indicati dalla parte.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni e sui motivi devoluti; l’omessa decisione su specifiche riprese fiscali integra un vizio di omessa pronuncia.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio tributario d’appello i motivi devoluti al giudice devono ricevere una decisione; la mancata pronuncia sui motivi relativi a singole riprese comporta la cassazione della sentenza.

  • Art. 65 del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente all’epoca dei fatti

    La norma era stata invocata dall’Amministrazione per sostenere la non deducibilità dei contributi elettorali; la Cassazione non ne ha deciso l’applicazione nel merito, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla relativa questione.

Massime di principio

  • Una decisione che annulla una ripresa fiscale deve spiegare, in rapporto agli elementi concretamente acquisiti, perché questi non siano sufficienti; una motivazione meramente assertiva può essere cassata.
  • Il giudice d’appello deve esaminare separatamente i motivi relativi alle diverse riprese: riportare un motivo nella parte narrativa non equivale a deciderlo.
  • La cassazione per omessa pronuncia o motivazione insufficiente non determina automaticamente la fondatezza dell’accertamento: se occorrono valutazioni di merito, la causa viene rinviata perché il giudice competente riesamini la questione.
  • Quando è accolto un motivo principale, le censure subordinate sul medesimo punto possono restare assorbite e non vengono decise.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.