Cassazione Civile, Ordinanza n. 20254/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (distributore)
La controversia
Una società che aveva realizzato un impianto fotovoltaico e lo aveva connesso alla rete di distribuzione ha agito per ottenere dalla società distributrice il pagamento di somme che assumeva dovute a vario titolo: maggiore rimborso per le opere eseguite in proprio per la connessione, indennità/canone per l’uso dell’impianto nel periodo intercorrente tra l’attivazione e la cessione notarile, rimborso di oneri COSAP e rimborso del premio di una polizza fideiussoria. La pretesa era fondata sull’assunto che la distributrice avesse abusato della propria posizione dominante e avesse ritardato ingiustificatamente l’iter autorizzativo e tecnico, costringendo la controparte ad accettare condizioni più onerose. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi applicabile la Guida per le connessioni ed. 2009, vigente al momento dell’accettazione del secondo preventivo, e insussistente un abuso di dipendenza economica o un inadempimento della distributrice. In cassazione la società attrice ha dedotto: violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per avere applicato i parametri del 2009 invece di quelli del 2011; violazione di buona fede, correttezza, art. 9 l. 192/1998, art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, per la ritenuta correttezza del comportamento della distributrice e per la valutazione delle prove; ulteriori censure sull’uso esclusivo dell’impianto, sull’indennità per il periodo di utilizzo e sulla durata della polizza fideiussoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero sostanzialmente a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del merito, non consentite in sede di legittimità. Ha affermato che l’interpretazione delle clausole contrattuali è riservata al giudice di merito e che la decisione impugnata era sorretta da un percorso argomentativo coerente con i criteri legali di ermeneutica e con la disciplina integrativa richiamata dalle parti. Ha inoltre rilevato la violazione dei requisiti di specificità del ricorso, l’insindacabilità dell’apprezzamento delle prove, l’assenza di una dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza e, quanto al vizio motivazionale, la presenza di doppia conforme non adeguatamente censurata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indennizzo ex art. 2041 c.c.
richiamato dalla parte a fondamento della domanda di indebito arricchimento, ma la pretesa è stata respinta nei giudizi di merito e il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile.
art. 15.4 TICA
norma/ clausola contrattuale richiamata per la determinazione del valore dell’impianto da compensare con il corrispettivo di connessione; la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dei parametri vigenti al momento dell’accordo.
invocati per censurare l’interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che la lettura delle clausole compiuta dal giudice di merito non era sindacabile nei limiti dedotti e risultava conforme ai criteri ermeneutici.
artt. 1175, 1218, 1337, 1375 c.c.
richiamati per sostenere l’inadempimento e la violazione di buona fede e correttezza; la Corte ha ritenuto che non fosse stato dimostrato alcun inadempimento della controparte.
invocato in tema di abuso di dipendenza economica; la Corte ha condiviso l’esclusione di tale abuso da parte del giudice di merito.
richiamato sotto il profilo dell’onere della prova; la Corte ha escluso violazioni, rilevando che la Corte territoriale aveva ricostruito i fatti costitutivi e valutato le prove.
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ha ravvisato violazioni, non risultando decisione fondata su prove non dedotte o su indebite valutazioni di prove legali.
richiamato per censurare l’apprezzamento probatorio; la Corte ha chiarito che tale vizio sussiste solo nei casi tipici di uso di prove non dedotte, disattesa di prove legali o attribuzione di efficacia piena a prove liberamente valutabili.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
norma sul ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le censure non correttamente veicolate, perché dirette a una rivalutazione del merito e, per il vizio motivazionale, ostacolate dalla doppia conforme.
richiamato come parametro di specificità dei motivi di ricorso; la Corte ha ravvisato la violazione di tali requisiti, con conseguente inammissibilità.
menzionato con riferimento alla decisione di primo grado resa dal Tribunale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di inserzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’interpretazione delle clausole contrattuali appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del testo o a ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una rivalutazione dei fatti storici, delle risultanze istruttorie o dell’apprezzamento delle prove, salvo i limiti propri del vizio motivazionale correttamente dedotto.
- La deduzione di violazione di legge richiede una specifica critica della ratio decidendi e non un mero richiamo delle norme asseritamente violate accompagnato da una diversa ricostruzione fattuale.
- La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono, ovvero abbia utilizzato prove non dedotte o disatteso prove legali; non basta lamentare una cattiva ponderazione del materiale istruttorio.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Quando il giudice di merito ha applicato le regole ermeneutiche contrattuali e ha dato conto in motivazione degli elementi valutati, la censura in cassazione è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa del rapporto.
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