Cassazione Civile, Ordinanza n. 20564/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda nasce da un conto corrente indicato in giudizio come interessato da alcune operazioni non riconosciute dalla cliente: un versamento di euro 14.000 tramite assegno circolare e due prelievi in contanti per euro 15.000 e euro 1.500. La cliente ha sostenuto di non aver mai autorizzato né sottoscritto le relative distinte, di non essersi presentata agli sportelli nelle date indicate e ha chiesto di accertare l'apocrifia delle firme, nonché di condannare la banca alla restituzione di euro 2.500, oltre accessori e risarcimento del danno. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello la cliente ha lamentato, tra l'altro, ultrapetizione, errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1856 e 1703 c.c., sostenendo che la banca avrebbe dovuto provare l'autorizzazione delle operazioni e la genuinità delle firme. La Cassazione è stata investita di quattro motivi: vizio motivazionale per illogicità della decisione, violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., violazione degli artt. 1856 e 1703 c.c., e omesso esame di fatti decisivi relativi alle contestazioni e alla mancata ricezione degli estratti conto. La Corte ha però rilevato che la decisione di merito si fondava su una ratio diversa e preliminare: la parte attrice non aveva specificamente allegato che le operazioni fossero state eseguite da terzi con firma falsa e, soprattutto, aveva omesso di confrontarsi con la cointestazione del rapporto e con la possibilità che le operazioni fossero state disposte dall'altro cointestatario. Per questo motivo i motivi sono stati ritenuti tutti inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva negato in astratto i principi sull'onere della prova o sulla responsabilità della banca, ma aveva ritenuto insufficiente la stessa allegazione dell'inadempimento, in considerazione della cointestazione del conto e della mancata specificazione circa il ruolo dell'altro cointestatario. È stata esclusa la deducibilità di un vizio motivazionale nei termini prospettati, perché la motivazione esisteva ed era comprensibile, mentre non era stato indicato alcun fatto storico decisivo omesso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della banca nel giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente come norma che fonderebbe la responsabilità della banca per l'esecuzione di operazioni non autorizzate; la Corte non ne sviluppa il contenuto, ritenendo comunque i motivi non pertinenti alla ratio della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 1856 c.c. per sostenere l'inadempimento della banca; la Corte non affronta il merito della doglianza perché la censura non si confronta con la motivazione di merito.
Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che la censura è inammissibile perché presuppone un'inadempienza della banca non adeguatamente allegata, trascurando la cointestazione del conto.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma, non sono più proponibili censure di mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, potendosi denunciare solo l'omesso esame di un fatto decisivo o la mancanza/motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per delimitare il minimo costituzionale della motivazione sindacabile in cassazione.
Norma invocata in primo grado per l'ordine di esibizione delle distinte bancarie originali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo attacca una motivazione diversa o presuppone una diversa ricostruzione dei fatti non esaminata dal giudice di merito, il ricorso è inammissibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile soltanto nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o della mancanza/motivazione apparente; non sono ammissibili doglianze di mera illogicità, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Chi agisce per l'inadempimento di una banca deve allegare in modo preciso il fatto costitutivo della pretesa, indicando perché l'operazione contestata non possa essere ricondotta all'altro soggetto legittimato ad operare sul rapporto, specie quando il conto è cointestato e la facoltà di disposizione è disgiunta.
- Il disconoscimento di firme o di operazioni bancarie non basta, da solo, se non è accompagnato da una compiuta allegazione dell'assetto del rapporto e della specifica modalità con cui l'operazione sarebbe stata eseguita illegittimamente.
- In sede di legittimità non è sufficiente invocare genericamente l'onere della prova a carico della banca se la sentenza di merito ha negato in radice l'adeguatezza dell'allegazione dell'inadempimento.
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