Cassazione Civile, Ordinanza n. 31758/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l’iscrizione ipotecaria conseguente al mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento e gli estratti di ruolo relativi a tali cartelle. Le somme richieste riguardavano IRPEF, ILOR, contributo sanitario nazionale e sanzioni IVA. Il primo grado aveva dichiarato nulla la comunicazione preventiva, ma aveva rigettato l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria e delle cartelle. In appello, la contribuente aveva ottenuto l’annullamento di molte cartelle, salvo due. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del giudicato e delle norme sul termine di impugnazione, sostenendo che la CTR non avrebbe dovuto esaminare nel merito le cartelle perché l’impugnazione era tardiva e, comunque, il ricorso originario contro l’iscrizione ipotecaria era inammissibile; (2) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando che la CTR avesse applicato la prescrizione quinquennale ai tributi IRPEF, ILOR e CSN, ritenendo così prescritti i crediti prima delle intimazioni di pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte relativa alla tardività dell’impugnazione delle cartelle di pagamento, poiché, accertata la regolare notifica delle cartelle tra il 2001 e il 2004, il ricorso introduttivo del 2015 era ormai proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. Ha invece rigettato la censura nella parte in cui denunciava la violazione del giudicato sull’inammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, perché sul punto l’Ufficio non risultava concretamente soccombente. Ha inoltre accolto il secondo motivo, affermando che per i tributi in questione non poteva applicarsi la prescrizione quinquennale ritenuta dalla CTR e che la prescrizione decennale era stata interrotta dalle intimazioni di pagamento del 23 gennaio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per il giudicato interno; la Corte osserva che, nella parte relativa all’iscrizione ipotecaria, non vi era concreta soccombenza dell’Ufficio sul punto denunciato.
art. 21, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il termine di sessanta giorni per impugnare l’atto tributario decorre dalla notificazione della cartella; decorso tale termine, l’impugnazione è inammissibile per decadenza.
art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la cartella non validamente notificata può essere impugnata dal contribuente che ne abbia avuto conoscenza tramite estratto di ruolo.
art. 58, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario le parti possono produrre in appello documenti anche preesistenti al giudizio di primo grado, senza limitazioni sostanziali.
art. 32 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il mancato rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell’udienza per la produzione documentale in appello è sanato se il documento era già stato depositato, sia pure irritualmente, in primo grado.
richiamato per escludere l’interesse ad agire dell’Ufficio rispetto alla doglianza sul giudicato, perché non risultava effettivamente soccombente sul punto.
per i tributi in esame opera la prescrizione decennale, non essendo convertita in quinquennale per effetto della sola scadenza del termine per impugnare la cartella.
la Corte esclude la sua applicazione ai tributi IRPEF, ILOR e CSN oggetto della lite.
la Corte rileva che dagli atti non emerge prova della presentazione o dell’adesione alla definizione agevolata invocata dalla controricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se la cartella di pagamento risulta validamente notificata, l’impugnazione proposta molti anni dopo è inammissibile per decadenza dal potere di ricorso, essendo applicabile il termine di sessanta giorni previsto dalla disciplina processuale tributaria.
- La mancata osservanza del termine per la produzione documentale in appello non impedisce l’utilizzo del documento quando esso sia già stato depositato, sia pure irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario la documentazione resta acquisita al fascicolo d’ufficio e può essere valutata anche nel grado successivo.
- La cartella non validamente notificata è impugnabile dal contribuente che ne abbia avuto conoscenza tramite estratto di ruolo, ma tale principio non opera quando la notifica risulti invece provata.
- Per i crediti tributari aventi autonoma causale per ciascun periodo d’imposta non può presumersi la trasformazione in un termine di prescrizione più breve per il solo fatto che la cartella non sia stata impugnata nei termini; occorre verificare la disciplina sostanziale del singolo tributo.
- L’accertata tardività dell’impugnazione della cartella preclude l’esame del merito su questioni che presuppongono la rituale instaurazione del giudizio avverso l’atto presupposto.
- L’eccezione di giudicato richiede una concreta soccombenza sul punto dedotto: se la statuizione impugnata non incide effettivamente sulla posizione della parte ricorrente, manca interesse a far valere la censura.
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