Cassazione Civile, Ordinanza n. 17106/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da una prolungata vicenda di inquinamento ambientale in aree del Comune di Colleferro, con contaminazione della falda e del territorio del Bacino del fiume Sacco da rifiuti chimici e presenza di esaclorocicloesano. Un imprenditore agricolo, titolare di terreni nella zona, ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali assumendo che le amministrazioni pubbliche competenti avessero omesso per anni sia la vigilanza sia gli interventi tempestivi di messa in sicurezza, rimozione dei rifiuti e bonifica, con conseguente perimetrazione e sequestro di parte della sua azienda. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato in solido le amministrazioni convenute. In appello la Corte di Roma ha invece escluso la responsabilità del Comune di Colleferro e ha rigettato la domanda nei suoi confronti, confermando invece la posizione degli altri appellanti nei limiti non qui rilevanti. Il ricorso per cassazione si articola in tre motivi: il primo denuncia violazioni di normativa sui rifiuti e contesta che il Comune fosse esonerato dagli obblighi informativi e di intervento, lamentando anche che la Corte territoriale abbia valorizzato la pretesa insostenibilità economica degli interventi; il secondo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame di una precedente sentenza della stessa Corte d’appello resa in una vicenda sovrapponibile; il terzo denuncia un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante e la violazione di norme processuali e costituzionali, sempre in relazione al mancato rilievo del precedente conforme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non era specificamente attinente alle rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva escluso la responsabilità del Comune sia perché l’obbligo informativo era cessato nei termini da essa indicati, sia perché la Regione risultava già informata del grave inquinamento, sia perché mancava un profilo di responsabilità per omessa adozione di ordinanze contingibili e urgenti; il ricorrente, invece, aveva impostato la doglianza su un diverso presupposto, ossia la permanenza di obblighi di ricezione e trasmissione delle informazioni e l’obbligo di attivare interventi sostitutivi, chiedendo di fatto una nuova valutazione del merito e delle prove. La Corte ha quindi ribadito che in cassazione non è consentito il riesame del fatto. Sul secondo motivo ha osservato che l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda domande ed eccezioni di merito, non l’omesso esame di precedenti giurisprudenziali invocati dalla parte; anche qui il ricorrente mirava, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento della responsabilità del Comune. Sul terzo motivo ha escluso la sussistenza di un vizio motivazionale denunciabile in cassazione, richiamando il principio del minimo costituzionale della motivazione e rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e intelligibile. Il ricorso è stato dunque respinto in limine come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. 915/1982
Richiamato dal ricorrente per sostenere la permanenza di obblighi comunali in materia di rifiuti; la Corte rileva che la censura non si confronta con le rationes della decisione impugnata.
D.lgs. 22/1997
Evocato dal ricorrente come fonte degli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e intervento sostitutivo; la Corte non entra nel merito della tesi perché il motivo è ritenuto inammissibile.
Il ricorrente contesta l'affermazione della Corte d'appello sulla cessazione degli obblighi comunali di ricezione e trasmissione delle informazioni; la Cassazione afferma che la censura è svincolata dal decisum.
Richiamato per affermare obblighi di attivazione pubblica in caso di inerzia dei responsabili; la Corte qualifica la doglianza come fattuale e non scrutinabile in cassazione.
Citato come conferma normativa successiva degli obblighi ambientali invocati dal ricorrente.
art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale posta a base del primo e del terzo motivo per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale ai fini del ricorso per cassazione.
art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Base del secondo motivo, dedotto come violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
art. 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamato dalla Corte per sottolineare la carenza di adeguata esposizione dei fatti nel ricorso.
art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
La Corte richiama il principio per cui censure non attinenti al decisum equivalgono alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dalla norma.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia riguarda solo domande ed eccezioni di merito, non l'omesso esame di precedenti giurisprudenziali.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di motivazione anche con riferimento ai precedenti conformi; la Corte ne esclude la violazione.
Richiamato nel terzo motivo insieme ad altre norme per denunciare un vizio motivazionale, ma senza successo.
Citato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate, senza specifica rilevanza nel ragionamento decisorio.
Richiamato nel terzo motivo tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 111 Cost.
Evocato per denunciare un vizio della motivazione; la Corte richiama il limite del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Indicata come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata, perché equivalgono alla mancata enunciazione di motivi pertinenti al decisum.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame del fatto e delle prove: il controllo di legittimità resta limitato alla correttezza giuridica e alla logicità della motivazione nei limiti consentiti.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o un'eccezione di merito, non quando non prenda in considerazione precedenti giurisprudenziali invocati dalla parte.
- È denunciabile in cassazione soltanto l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o ritenuta insufficiente.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione comprensibile e non apparente, la doglianza sul mancato richiamo di precedenti conformi non integra, di per sé, un vizio di legittimità.
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