Cassazione Civile, Ordinanza n. 25251/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo da febbraio 2010 a dicembre 2011, dopo il diniego dell'amministrazione. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto della pretesa restitutoria. In cassazione la società ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello dell'amministrazione fosse inammissibile per difetto di specificità; 2) la violazione degli artt. 14, 16, 53 e 56 del TUA, assumendo che tali norme attribuissero al soggetto che aveva sopportato l'onere dell'imposta il diritto al rimborso, senza collegarlo alla soggettività passiva del tributo; 3) ulteriori questioni già prospettate nei gradi di merito e rimaste assorbite. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza, perché il ricorso non trascriveva né riassumeva in modo essenziale il contenuto dell'atto di appello; ha giudicato infondato il secondo motivo, ribadendo che, per le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, il soggetto legittimato al rimborso verso l'amministrazione è il fornitore, mentre il consumatore finale deve agire verso il fornitore, salvo prova dell'impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per mancata specificità del ricorso, ha respinto il secondo motivo perché contrario all'orientamento consolidato sulla legittimazione al rimborso delle addizionali sull'energia elettrica, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per le oscillazioni giurisprudenziali e la novità della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici; tuttavia, in cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello per genericità deve essere a sua volta formulata in modo specifico e autosufficiente, con indicazione del contenuto essenziale dell'atto di appello.
L'impugnazione deve individuare chiaramente le questioni e i capi contestati e contenere una parte argomentativa che confuti la decisione impugnata, senza necessità di formule sacramentali o progetto alternativo di sentenza.
Il medesimo principio di specificità dell'appello vale anche nel rito del lavoro, richiamato dalla Corte come parametro generale di lettura della specificità dei motivi di impugnazione.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di comprendere oggetto della controversia e censure senza dover esaminare autonomamente gli atti di causa; non basta il mero rinvio agli allegati o al fascicolo.
art. 6, comma 3, d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica sono dovute, al momento della fornitura al consumatore finale, dal fornitore, che è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso dell'indebito verso l'amministrazione.
Le disposizioni invocate non attribuiscono al consumatore finale un autonomo diritto al rimborso dell'addizionale versata, poiché la legittimazione al rimborso resta ancorata al soggetto passivo della fornitura, cioè il fornitore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare in cassazione la violazione di legge nei due motivi esaminati nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti la declaratoria di ammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare in modo essenziale ma sufficiente il contenuto dell'atto di appello e gli elementi processuali rilevanti; il mero rinvio al fascicolo o agli allegati non soddisfa il requisito di autosufficienza.
- Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello è assolto anche quando l'atto di gravame, letto complessivamente, consenta di individuare con chiarezza le questioni controverse e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.
- Per le addizionali sul consumo di energia elettrica, il diritto al rimborso verso l'amministrazione spetta al fornitore, quale soggetto tenuto al versamento del tributo; il consumatore finale che abbia sopportato l'onere economico deve, in via ordinaria, agire in ripetizione nei confronti del fornitore.
- Il consumatore finale può rivolgersi direttamente all'amministrazione solo in via eccezionale, se dimostra l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore; tale difficoltà va riferita alla situazione del fornitore e non alla sola illegittimità del tributo rispetto al diritto unionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25182/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25184/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25185/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25186/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25188/2023 del 24/08/2023
- ordinanza_civile · 24 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25190/2023 del 24/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →