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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31351/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato ha contestato l'erronea applicazione della recidiva aggravata; dall'altro ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza rispetto alla contestata aggravante. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze non deducibili in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e non confrontate in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi prospettati erano in larga parte di merito e non si confrontavano specificamente con la motivazione della Corte di appello. Quanto alla recidiva, la motivazione d'appello è stata ritenuta lineare, congrua e non illogica, avendo valorizzato il rapporto tra il fatto e i precedenti dell'imputato alla luce dell'art. 133 c.p. Quanto alle attenuanti generiche e al giudizio di comparazione, la decisione di merito è stata considerata frutto di una valutazione discrezionale insindacabile in assenza di arbitrarietà o illogicità manifesta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma concorsuale nella contestazione del reato oggetto di condanna

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato nella contestazione del reato continuato

  • art. 133 c.p.

    utilizzato come parametro per valutare la recidiva e il rapporto tra fatto e precedenti, verificando la perdurante inclinazione al delitto

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice del reato in materia di stupefacenti oggetto di condanna

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per la legittimità della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • La censura sulla recidiva è inammissibile in cassazione quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e mira, in sostanza, a una nuova valutazione del merito.
  • La recidiva può essere legittimamente fondata non sul mero dato formale dei precedenti penali, ma su una valutazione concreta, effettuata alla luce dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il nuovo fatto e la pregressa condotta criminosa, al fine di verificare se quest'ultima sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
  • Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti sono espressione di discrezionalità di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica e non arbitraria.
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile in sede di legittimità quando la decisione del giudice di merito sia adeguatamente motivata e coerente con gli elementi processuali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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