Cassazione Penale, Sentenza n. 9661/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano, in sintesi: Della Corte e Iodice contestavano la logica della motivazione sulla responsabilità penale e l'illegittimità della determinazione delle sanzioni (si dolgevano che la quantificazione della pena non avesse considerato la personalità e il comportamento processuale). Spinelli denunciava che la Corte d'appello aveva disatteso l'applicazione piena dell'attenuante speciale per la collaborazione/dissociazione (art. 8 L. 12/7/1991 n.203) riducendone l'incidenza in ragione della gravità delle condotte e del contesto camorristico, nonostante il suo apporto investigativo. Norato censurava: (i) la valutazione della partecipazione stabile al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) ritenendo più plausibili ipotesi alternative (concorso in reati-fine o favoreggiamento) e (ii) l'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. (aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso), contestandone la mancata prova della consapevolezza, da parte sua, della finalità mafiosa del compartecipe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato: (i) inammissibili i ricorsi di Carlo Della Corte e Cira Iodice per mancata sottoscrizione da parte di difensori iscritti all'albo speciale della Corte, con condanna al pagamento delle spese e della sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende; (ii) fondato il ricorso di Andrea Spinelli: annullamento limitato della sentenza impugnata quanto all'attenuante per la collaborazione/dissociazione (art. 8 L. 12/7/1991 n.203) e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame, disponendo che l'attenuante vada valutata secondo il principio giurisprudenziale che ne esclude la riduzione per la gravità del reato; (iii) per Norato, rigetto del primo motivo (partecipazione all'attività di traffico di stupefacenti e valutazione delle prove) ma accoglimento parziale del secondo motivo: annullamento limitato relativo all'applicazione dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p., per carenza di motivazione sulla consapevolezza della finalità di agevolazione mafiosa, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tale punto; per il resto il ricorso di Norato è stato respinto.
Norme richiamate
art. 571 cod. proc. pen. e art. 613 cod. proc. pen.
La Cassazione conferma che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancata sottoscrizione comporta inammissibilità e conseguente condanna alle spese e, se del caso, alla sanzione per la Cassa delle ammende.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale in tema di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte di merito ha impiegato le emergenze probatorie (captazioni, custodia di partite di stupefacente, ripetute consegne) per ritenere la partecipazione di Norato a un'attività sistematica di traffico.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte di merito ha valutato gli elementi istruttori per concludere la stabile militanza di Norato nell'organizzazione dedita al narcotraffico, decisione per la quale la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata sul piano probatorio rispetto al primo motivo di ricorso.
La Corte ricorda che l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso ha natura soggettiva e si riferisce ai "motivi a delinquere": può estendersi al concorrente che, pur non avendo operato con quella finalità, fosse consapevole che il compartecipe perseguiva tale scopo. Tuttavia, per applicarla correttamente è necessario che la motivazione dimostri la consapevolezza del concorrente, elemento che qui è stato ritenuto non adeguatamente argomentato e pertanto ha imposto l'annullamento limitato.
art. 8 Legge 12 luglio 1991, n. 203 (dissociazione/collaborazione)
La circostanza attenuante per la dissociazione/collaborazione si fonda sull'utilità oggettiva della collaborazione resa; se riconosciuta, la sua incidenza non può essere diminuita in base a valutazioni sulla gravità del reato, sulla capacità a delinquere o sulle motivazioni personali dell'imputato. La Corte ha richiamato questo principio ritenendo illegittima la riduzione dell'effetto attenuante operata dalla Corte di appello nel caso di Spinelli.
Massime di principio
- Un ricorso per Cassazione deve essere sempre sottoscritto da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione: la mancanza di tale sottoscrizione determina l'inammissibilità e sanzioni economiche.
- L'attenuante per dissociazione/collaborazione (art. 8 L. 12/7/1991 n.203) si valuta sulla base dell'utilità oggettiva della collaborazione; se riconosciuta non può essere diminuita in ragione della gravità del reato o della caratura criminale dell'imputato.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. è di natura soggettiva: per applicarla è necessario provare che il concorrente fosse consapevole del fine di agevolare l'associazione mafiosa perseguito dal compartecipe; la mera contiguità o il rapporto esclusivo con un affiliato non basta senza elementi che attestino la conoscenza della finalità mafiosa.
- Nelle valutazioni sulla partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) la prova può fondarsi su elementi indiziari sistematici (conversazioni convenzionali, custodia ripetuta di partite di droga, ruoli distribuiti nell'organizzazione), ma la motivazione deve esplicitare il nesso logico tra fatti e conclusione.
- Se il giudice di merito omette di seguire principi giurisprudenziali consolidati (es.: regime dell'attenuante per collaborazione), la Cassazione può annullare limitatamente al punto e disporre il rinvio per nuovo giudizio, senza cancellare integralmente le statuizioni non viziate.
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