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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25501/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2004, fondato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, contestando alla contribuente un maggior reddito pari a euro 218.113,00. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza regionale sotto tre profili: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la C.T.R. avrebbe erroneamente respinto la doglianza sull'asserita ultrapetizione del primo giudice, che aveva annullato l'accertamento anche richiamando l'irretroattività della legge n. 311/2004, pur in difetto di specifica deduzione della contribuente; 2) violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, perché la C.T.R. avrebbe annullato integralmente l'atto impositivo, mentre la declaratoria di illegittimità costituzionale opera solo sulla presunzione relativa ai prelevamenti dei professionisti e non anche sui versamenti non giustificati; 3) violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per avere ritenuto inapplicabile la versione novellata della norma in base al tempo di emissione dell'avviso, contro il principio tempus regit actum.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo che, anche a prescindere dalle ragioni specificamente dedotte nel ricorso introduttivo, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'estensione ai compensi dei professionisti impediva comunque di applicare la presunzione sui prelevamenti. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la sentenza costituzionale n. 228/2014 ha inciso solo sui prelevamenti dei professionisti, mentre per i versamenti bancari non giustificati permane la presunzione reddituale; pertanto la C.T.R. non avrebbe dovuto annullare integralmente l'avviso, ma solo parzialmente, con rideterminazione delle imposte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione non è accolta perché la decisione di merito, comunque, doveva tener conto della sopravvenuta incostituzionalità della presunzione sui prelevamenti dei professionisti.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La presunzione sui prelevamenti bancari non può operare nei confronti dei professionisti per la parte incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; per i versamenti non giustificati la presunzione resta operante.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    La doglianza sul tempus regit actum non è dirimente rispetto all'effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 32, primo comma, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel provvedimento di accertamento bancario, senza specifiche statuizioni autonome.

  • art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come novellato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402

    La novellazione estendeva la presunzione anche ai compensi dei professionisti, ma tale estensione è stata neutralizzata dalla successiva declaratoria di illegittimità costituzionale limitatamente ai prelevamenti.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui includeva i compensi dei professionisti nella presunzione relativa ai prelevamenti bancari.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari sui professionisti, la presunzione reddituale sui prelevamenti non può essere applicata nella parte in cui la Corte costituzionale ne abbia dichiarato l'illegittimità per l'estensione ai compensi.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria impedisce al giudice di fondare l'accertamento sulla disposizione colpita, anche se l'atto impugnato sia stato emesso in un periodo in cui la norma era formalmente vigente.
  • Quando l'accertamento bancario si fonda su una pluralità di movimentazioni, il giudice deve distinguere tra prelevamenti e versamenti: l'eventuale caducazione della presunzione per i primi non comporta automaticamente l'eliminazione anche dei secondi, se per questi la presunzione resta valida.
  • L'annullamento di un avviso di accertamento fondato in parte su presunzioni non più applicabili e in parte su presunzioni ancora vigenti deve essere solo parziale, con rideterminazione della maggiore imposta e non caducazione integrale dell'atto.
  • La censura di ultrapetizione è infondata se la decisione di merito si limita ad applicare una sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità rilevabile dal giudice indipendentemente dalle specifiche allegazioni di parte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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