Cassazione Civile, Ordinanza n. 27095/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2013. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato dalla C.T.P. di Napoli; in appello la C.T.R. della Campania ha accolto il gravame ritenendo che il contribuente avesse prodotto documentazione idonea a dimostrare l'adesione a una definizione agevolata e il pagamento delle rate scadute, dichiarando assorbite le ulteriori questioni. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di non definibilità del carico fiscale; con il secondo, in subordine, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 e dell'art. 11, commi 3 e 5, del d.l. n. 50/2017, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto applicabile una definizione agevolata che, per la data di formazione/affidamento del carico e per la data di emissione dell'atto, non poteva operare nel caso concreto, anche perché il contribuente avrebbe al più allegato una rottamazione del ruolo e non una definizione della lite tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la decisione della CTR sugli effetti dell'adesione alla definizione agevolata implicava il rigetto dell'eccezione di non definibilità del carico. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che non sussistevano i presupposti normativi né per la rottamazione dei ruoli ex art. 6 d.l. n. 193/2016 né per la definizione agevolata delle controversie ex art. 11, commi 3 e 5, d.l. n. 50/2017, poiché al momento rilevante il ruolo non era stato ancora affidato/formato e l'atto impositivo era stato emesso solo nel 2018. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla C.T.R. Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché esamini gli ulteriori motivi di appello diversi da quello sulla rottamazione.
Norme richiamate
La Corte esclude l'omessa pronuncia quando la questione dedotta risulti implicitamente rigettata dalla statuizione adottata sul punto deciso dal giudice di merito.
art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
La rottamazione dei ruoli riguarda solo i carichi affidati all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2016.
art. 11, commi 3 e 5, del d.l. n. 50/2017, conv. in L. n. 96/2017
La definizione agevolata delle controversie opera per le controversie già pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione (24 aprile 2017).
art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2018
La Corte richiama la natura 'impoesattiva' dell'atto impositivo emesso nel caso concreto, precisandone la rilevanza temporale ai fini dell'inapplicabilità delle discipline agevolative invocate.
Massime di principio
- Non ricorre omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito, decidendo su una questione incompatibile con quella non espressamente trattata, ne abbia implicitamente respinto il contenuto.
- La rottamazione dei ruoli ex art. 6 d.l. n. 193/2016 presuppone che il carico sia stato affidato all'agente della riscossione entro il termine normativamente previsto; in mancanza, la definizione agevolata non è applicabile.
- La definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 11 d.l. n. 50/2017 richiede che la lite fosse già pendente alla data di entrata in vigore della norma; non può operare per rapporti o atti non ancora sorti o non ancora devoluti alla cognizione giudiziale.
- Ai fini dell'applicabilità di misure agevolative in materia tributaria, occorre verificare rigorosamente il momento di formazione del ruolo, di affidamento del carico e di instaurazione della controversia, senza fare riferimento in modo astratto al solo periodo d'imposta cui si riferisce l'imposta accertata.
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