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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22137/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa dal GIP il 27/12/2022) per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (concorso nello spaccio reiterato di cocaina, periodo dicembre 2019 - gennaio 2020). Le censure principali erano: (1) errata qualificazione della condotta come spaccio non 'di lieve entità' ai sensi del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, dato che i quantitativi complessivi erano limitati (circa 20 grammi in due mesi), cessioni al massimo di 1 g, organizzazione rudimentale e possibili attenuanti ai sensi dell'art. 62, comma 4 c.p.; (2) vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari e alla mancata verifica dell'attualità del pericolo di reiterazione, essendo l'attività cessata nel marzo 2020 e l'interessato avendo trovato lavoro nel 2021.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito (non è consentito riconsiderare i fatti se non per motivi di illogicità manifesta o violazione di legge). Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale della Libertà che aveva valorizzato elementi quali: organizzazione (seppur rudimentale), clientela stabile (anche acquisti a credito), significativa remuneratività (prezzi e plurime cessioni giornaliere), canali di rifornimento affidabili, ruolo attivo dell'imputato nell'organizzazione delle vendite, precedenti penali (anche per riciclaggio), e l'assenza di documentazione probatoria di un rapporto di lavoro stabile. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a escludere la fattispecie di lieve entità e a fondare la prognosi di pericolo concreto e attuale di reiterazione, giustificando la misura cautelare; di conseguenza il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • DPR 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    La Corte conferma che la derubricazione alla fattispecie di lieve entità (comma 5) non opera automaticamente per quantitativi contenuti: occorre una valutazione complessiva degli indici (modalità, organizzazione, continuità, clientela, canali di approvvigionamento) e, se tali indici segnalano non occasionalità e professionalità, la limitatezza quantitativa non esclude la rilevanza penale maggiore.

  • Codice penale, art. 62

    Riferita come attenuante potenzialmente invocabile dal ricorrente; la Corte rileva tuttavia che l'applicabilità di tale attenuante dipende dalla ricostruzione di merito e dalla valutazione complessiva degli elementi indiziari, non potendo essere riconosciuta d'ufficio in presenza di indici di professionalità e continuità.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    La Corte ribadisce che per disporre misure cautelari per pericolo di reiterazione occorrono elementi di concretezza e attualità, desumibili da modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; nel caso specifico tali requisiti sono stati ritenuti sussistenti sulla base degli elementi fattuali rilevati dal Tribunale del riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Richiamato nel ragionamento sulla censura di vizio di motivazione: la Cassazione può intervenire solo per vizi di motivazione manifesti o per violazione di norme di legge, non per rinnovata valutazione dei fatti.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile una nuova valutazione dei fatti: le censure devono evidenziare violazioni di legge o illogicità manifesta nella motivazione del giudice di merito.
  • La qualificazione della condotta di spaccio come 'di lieve entità' (art. 73 DPR 309/90, comma 5) richiede una valutazione complessiva: quantitativi limitati non bastano se emergono elementi di organizzazione, continuità, clientela stabile e canali di rifornimento.
  • Per la sussistenza delle esigenze cautelari fondate sul pericolo di reiterazione servono elementi di concretezza e attualità; rilevano le modalità del fatto, il ruolo svolto dall'indagato, i precedenti penali e le condizioni di vita (es. reale rapporto di lavoro documentato).
  • Se si intende ottenere il riesame o la revoca della misura cautelare, è strategico documentare in modo solido l'interruzione dell'attività illecita, la stabilità lavorativa (contratti, buste paga), e l'assenza di contatti/strumenti che rendano probabile la ripresa dell'attività.
  • La mera limitatezza quantitativa della droga sequestrata o commercializzata è un elemento da valutare ma non è decisivo se altri indici complessivi indicano una struttura criminosa anche minimale ma stabile.

Testo integrale

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