Cassazione Civile, Sentenza n. 23570/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della delibera CONSOB n. 19601 del 4 maggio 2016 che ha irrogato la sanzione della radiazione dall'Albo unico dei consulenti/promotori finanziari per plurime violazioni commesse nell'esercizio dell'attività per conto di SanPaolo Invest SIM: indebita utilizzazione di somme di pertinenza dei clienti, perfezionamento di operazioni non autorizzate e mancata trasmissione di operazioni di investimento, comunicazione di informazioni non veritiere, ricezione di modulistica firmata in bianco (violazione art. 107 Regolamento Intermediari) e accettazione di mezzi di pagamento non conformi (violazione art. 108 comma 5 Regolamento). In sede di cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo rilevando che la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione su indizi carenti dei requisiti di univocità e convergenza (violazione artt. 2729, 2697 c.c. e artt. 115-116 c.p.c.) e quindi su una valutazione meramente congetturale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Consob ha fornito prova delle condotte illecite anche mediante presunzioni semplici, valutate nel loro insieme e ritenute convergenti e logiche dal giudice di merito. La sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione era motivata con riferimento agli accertamenti ispettivi (uso improprio di somme, moduli non protocollati e non previsti per le operazioni dichiarate, ecc.) e alla normativa di settore che impone obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza (art. 107 e 108 Regolamento Consob e disposizioni TUF). La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'onere della prova grava sull'Amministrazione e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici purché ricorrano requisiti di convergenza e sintesi logica delle risultanze. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della CONSOB (euro 7.200,00 oltre oneri) e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla legge n.228/2012).
Norme richiamate
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) - art. 195
Richiamata in relazione alla contestazione della tardività della lettera di contestazione; la Corte di merito ha respinto l'eccezione di tardività ritenendo irrilevante tale rilievo rispetto agli accertamenti svolti.
Regolamento Consob n. 16190/2007 - art. 107
1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l’incarico. 2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite ... \'E\' comunque vietato l\'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.'
Impone al promotore/consulente obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e riservatezza; vincola anche l'organizzazione e le procedure interne dell'intermediario finalizzate alla tutela degli investitori.
Regolamento Consob n. 16190/2007 - art. 108 (commi 5 e 6)
Il promotore può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato ...; b) ordini di bonifico ...; c) strumenti finanziari nominativi o all\'ordine ... . 6. Il promotore non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.
Limita le modalità con cui il promotore può ricevere denaro o strumenti dai clienti; vieta forme di finanziamento/compenseria diretta al promotore e vieta l'accettazione di mezzi non conformi; violazioni possono integrare illecito disciplinare e sanzioni.
Codice civile - artt. 2697 e 2729
Richiamati in relazione alla prova dei fatti: la Corte territoriale ha valutato le presunzioni di fatto secondo i criteri legali, ritenendo legittimo l'uso di presunzioni semplici purché vi sia una valutazione di sintesi e logica delle risultanze.
Codice di procedura civile - artt. 115 e 116
Norme sul mezzo di prova e presunzioni; la Corte ha ritenuto che l'applicazione delle stesse non fosse viziata e che gli elementi indiziari fossero valutati correttamente in sede di merito.
Codice di procedura civile - art. 360 nn. 3 e 4
Richiamato quale fondamento dei motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (vizio di motivazione e falsa applicazione di norme processuali); la Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha rigettato il ricorso.
Sezioni Unite, sentenza n. 20930/2009 (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui, nelle sanzioni amministrative in materia di intermediazione finanziaria, l'onere della prova grava sull'Amministrazione e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici; tali presunzioni sono ammissibili purché non si determini una praesumptio de praesumpto e sussista la possibilità per l'intimato di fornire prova contraria.
T.U.F. e norme collegate (articoli 30 e ss., art. 190 comma 3-bis)
Richiamate per inquadrare il regime di vigilanza sugli intermediari e l'obbligo di assetti organizzativi e procedure interne congruenti con la finalità di tutela degli investitori; la Corte sottolinea la natura vincolante delle disposizioni di settore e il ruolo di vigilanza della CONSOB.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13 comma 1-quater (introdotto dalla legge n. 228/2012)
Norma richiamata per la statuizione relativa all'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per l'intermediazione finanziaria l'Amministrazione (CONSOB) ha l'onere della prova, ma può assolverlo anche mediante presunzioni semplici purché siano convergenti e valutate complessivamente dal giudice di merito.
- Il giudice di merito può fondare la propria decisione su una valutazione di sintesi degli elementi istruttori; tale valutazione in sede di legittimità è sindacabile solo nei limiti di logicità e congruenza della motivazione.
- I promotori/consulenti finanziari sono vincolati agli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e riservatezza sanciti dal Regolamento Consob (art.107) e alle limitazioni sulla ricezione di denaro/strumenti dai clienti (art.108): il loro venir meno può giustificare misure sanzionatorie gravi, inclusa la radiazione.
- L'utilizzo improprio di somme dei clienti o il ricorso a pratiche operative non protocollate e non previste dalle procedure aziendali costituisce elemento fortemente sfavorevole per l'operatore e difficilmente smentibile se emergono riscontri documentali e indizi convergenti.
- Per difendersi efficacemente, l'opponente deve fornire prove dirette o elementi di fatto che rompano la catena indiziaria: semplici negazioni o spiegazioni generiche difficilmente bastano quando l'Amministrazione produce elementi ispettivi dettagliati.
- Dal punto di vista procedurale è opportuno contestare tempestivamente eventuali vizi della contestazione (es. tardività) ma tali eccezioni devono essere ben fondate e supportate da prova documentale.
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