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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26297/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di una società a una cartella esattoriale con cui le era richiesto il pagamento di contributi previdenziali relativi a rapporti di collaborazione instaurati con numerose lavoratrici e riqualificati dall’INPS come rapporti di lavoro subordinato. In primo grado l’opposizione era stata accolta e la cartella annullata, ritenendosi, per parte dei rapporti, estinto l’obbligo contributivo e, per i restanti, non provata dall’ente la subordinazione per carenza di dimostrazione delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’azione dell’INPS, valorizzando il mancato valore probatorio decisivo dei verbali ispettivi, l’inammissibilità delle prove testimoniali richieste e l’assenza di elementi dimostrativi della subordinazione, oltre a escludere rilievo confessorio alla domanda di stabilizzazione. Nel ricorso per cassazione l’INPS ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia e violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato uno specifico motivo di gravame riguardante la conversione automatica dei contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato per genericità dei progetti allegati ai contratti. Con il secondo motivo ha denunciato carenza assoluta di motivazione sul medesimo profilo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che il tema della genericità dei progetti e della conversione ope legis era stato ritualmente devoluto in appello, che si tratta di questione autonoma e distinta rispetto all’accertamento della subordinazione in concreto e che la sentenza impugnata non vi aveva dato alcuna risposta, né espressa né implicita. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la genericità dei progetti nei contratti a progetto e la conseguente conversione legale del rapporto. Ha assorbito il secondo motivo relativo al difetto di motivazione. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione non necessaria, affinché esamini nel merito la doglianza dell’INPS alla luce dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sua violazione è stata invocata per denunciare l’omessa pronuncia e la radicale carenza motivazionale della sentenza d’appello; la Corte ha accolto il rilievo solo quanto all’omessa pronuncia sul motivo relativo alla genericità dei progetti.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e per vizi motivazionali radicali.

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato per definire gli elementi tipici della subordinazione, ma la Corte evidenzia che il tema della genericità del progetto è autonomo e non coincide con l’accertamento della subordinazione in concreto.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    La Corte lo assume come norma decisiva per il tema devoluto: la mancanza di uno specifico progetto comporta la conversione ope legis del rapporto, indipendentemente dall’accertamento concreto della subordinazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    Attribuisce al giudice di rinvio la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Quando un motivo di appello investe un tema autonomo e specifico, il giudice deve pronunciarsi espressamente o comunque in modo univoco su di esso: la mancata risposta integra omessa pronuncia.
  • La questione della genericità del progetto nei rapporti di collaborazione a progetto è distinta dall’accertamento della subordinazione in concreto: la prima attiene alla validità/efficacia del rapporto secondo la disciplina legale, la seconda alla ricostruzione fattuale delle modalità di svolgimento.
  • Ai fini dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, la mancanza di uno specifico progetto determina una conversione legale del rapporto e rende non necessario l’accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto stesso.
  • La carenza di prova degli elementi della subordinazione non sana né sostituisce l’esame del diverso profilo della specificità del progetto, che richiede una valutazione comparativa tra pattuizioni, attività svolta e assetto organizzativo dell’impresa.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniContributi previdenzialiOpposizioni esecutive
RamiLavoroProcesso civilePrevidenzaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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