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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16354/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente)

La controversia

La controversia originava da un giudizio introdotto nel 2004 dal Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini davanti al Tribunale di Roma contro più convenuti, tra cui Miranda Magini, per ottenere l'accertamento della proprietà piena ed esclusiva di un cortile interno, oltre alla condanna al rilascio del bene e al risarcimento dei danni. Alcune convenute proponevano domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale accolse la domanda dell'Istituto e rigettò le riconvenzionali; la Corte d'appello di Roma rigettò poi l'appello principale di Miranda Magini e gli appelli incidentali. In cassazione la ricorrente propose cinque motivi fondati su asserite violazioni degli artt. 111, comma 6, Cost., 132 c.p.c., 2697, 948, 817 e 1362 c.c., 324 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando anche omessa pronuncia sulla natura pubblica dell'area e erronea declaratoria di giudicato sulle domande riconvenzionali. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente rinunciò al ricorso ex art. 390 c.p.c.; il controricorrente aderì alla rinuncia e rinunciò a sua volta al controricorso, chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso formulata dalla ricorrente con procura speciale, dell'adesione del controricorrente e della sua rinuncia al controricorso. Poiché le parti intimate non avevano svolto attività difensiva, il loro consenso non era necessario. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese tra le parti. La Corte ha inoltre precisato che l'estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è rituale se proposta dal difensore munito di procura speciale; l'adesione del controricorrente ne consente l'efficacia estintiva.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso, accettata dal controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 390 co. 2 c.p.c.

    Il consenso delle parti intimate non costituite non è necessario quando esse non abbiano svolto attività difensiva.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.

  • art. 111 co. 6 Cost.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso, senza statuizione nel merito a causa dell'estinzione.

  • art. 132 c.p.c.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso, senza decisione sul merito.

  • art. 2697 c.c.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso, senza decisione sul merito.

  • art. 948 c.c.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso, senza decisione sul merito.

  • art. 817 c.c.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso, senza decisione sul merito.

  • art. 1362 c.c.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso, senza decisione sul merito.

  • art. 324 c.p.c.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso, senza decisione sul merito.

  • art. 2909 c.c.

    Norma richiamata nei motivi di ricorso, senza decisione sul merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dal controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il controricorrente aderisce alla rinuncia e rinuncia a sua volta al controricorso, il giudizio si estingue senza necessità del consenso delle parti intimate non costituite che non abbiano svolto difese.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • In presenza di rinuncia processuale ritualmente perfezionata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e non si pronuncia sul merito delle doglianze dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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