Cassazione Civile, Ordinanza n. 08238/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia originava dalla domanda proposta dall'erede di un lavoratore deceduto per ottenere l'accertamento che il de cuius avesse svolto, dal 1978 all'aprile 2003, un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dei convenuti, con inquadramento in diverse qualifiche e riconoscimento di mansioni superiori, da cui sarebbero derivate differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto di primo grado rilevando carenze di allegazione e di prova sulla continuità del rapporto, formalmente interrotto tra il 1991 e il 1995, sul contenuto concreto delle mansioni e sul raffronto con la qualifica superiore rivendicata. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) nullità della motivazione per relationem, asseritamente incomprensibile; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove testimoniali e documentali; 3) violazione dell'art. 2094 c.c. per mancata valorizzazione degli indici della subordinazione, assumendo che direttive e decisioni fossero impartite dai titolari della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di appello, pur richiamando la decisione di primo grado, conteneva una motivazione autonoma e percepibile, idonea a far comprendere le ragioni della conferma del rigetto. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono risolversi in una critica alla valutazione del materiale probatorio di merito e che la qualificazione della subordinazione è censurabile in cassazione solo quanto ai criteri giuridici adottati, non quanto all'apprezzamento dei fatti e delle prove. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la motivazione è solo apparente, e quindi censurabile, quando esiste graficamente ma non rende percepibile il fondamento logico della decisione.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della decisione giudiziale.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
i vizi dedotti devono essere sussunti nel corretto paradigma: motivazione apparente nell'ambito del n. 4, non del n. 3; la censura sulla prova non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito.
non consente di denunciare in cassazione il mero cattivo apprezzamento delle prove non legali, ma solo l'utilizzo di prove non dedotte o l'attribuzione a prove legali di un valore diverso da quello previsto.
la violazione è configurabile solo se il giudice di merito disattende prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a prove che non la hanno; non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.
la nozione di subordinazione è sindacabile in cassazione solo quanto ai criteri giuridici di qualificazione; l'accertamento in concreto degli indici della subordinazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
la parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
nel caso non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza d'appello è legittima se il giudice del gravame, anche sinteticamente, espone le ragioni della conferma e consente di ricostruire un percorso argomentativo effettivo e coerente; è viziata solo quando si risolve in un'adesione acritica e incomprensibile alla decisione di primo grado.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per contestare l'apprezzamento del merito compiuto dal giudice di appello.
- In tema di subordinazione, in cassazione è sindacabile la corretta individuazione del parametro normativo, ma non l'accertamento in fatto degli elementi concreti che, nel caso specifico, conducano o meno alla qualificazione del rapporto come subordinato.
- Per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori e delle conseguenti differenze retributive è necessario allegare e provare in modo specifico il contenuto delle mansioni svolte, la loro continuità e il confronto con la qualifica rivendicata; la mera produzione di documenti astrattamente compatibili non è sufficiente.
- Quando il giudice di merito esclude che le deposizioni testimoniali siano significative ai fini della prova del rapporto subordinato, tale valutazione, se logicamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità.
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