Cassazione Civile, Ordinanza n. 21655/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un’ingiunzione di pagamento emessa dall’INPS nei confronti del Ministero, per il recupero di un credito di euro 851,86 relativo alla rideterminazione di un trattamento pensionistico già erogato a un dipendente/funzionario del Ministero. Il credito era stato quantificato sulla base di un prospetto dati trasmesso dallo stesso Ministero. Il Ministero aveva opposto l’ingiunzione, ma l’opposizione era stata respinta dal Giudice di Pace e poi, in appello, dal Tribunale di Roma. In cassazione il Ministero ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 2, comma 5, della legge n. 183 del 2011, sostenendo che, dopo la riforma dei rapporti finanziari tra pubbliche amministrazioni e istituti previdenziali, non sarebbero più esperibili azioni individuali giudiziarie riferite alla singola posizione, dovendo i rapporti essere regolati solo tramite i trasferimenti trimestrali a consuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Il primo, perché la motivazione della sentenza impugnata superava ampiamente il minimo costituzionale: il Tribunale aveva infatti esaminato la sussistenza del credito dell’INPS e rilevato che il Ministero non aveva formulato una contestazione espressa della debenza. Il secondo, perché non si confrontava con la ratio decidendi: il Tribunale aveva deciso sulla spettanza del credito e sulla sua documentazione, mentre il richiamo del Ministero all’art. 2, comma 5, della legge n. 183 del 2011 riguardava solo il diverso piano dei rapporti esecutivi o di regolazione contabile tra amministrazioni e istituti previdenziali, non l’azione di accertamento del credito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’INPS. È stato altresì precisato che l’Amministrazione statale non è tenuta al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione respinta o inammissibile.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per asserita motivazione apparente; la Corte esclude la violazione perché la motivazione del Tribunale è ritenuta sufficiente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione; la Corte ritiene che la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Norma evocata come veicolo del vizio processuale denunciato; il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 2, comma 5, legge n. 183 del 2011
La Corte afferma che la disposizione attiene alla regolazione dei rapporti finanziari e ai profili esecutivi/contabili tra amministrazioni pubbliche e istituti previdenziali, non esclude l’azione giudiziaria di accertamento del credito riferita alla singola posizione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato per l’ulteriore contributo unificato; la Corte precisa che esso non si applica alle Amministrazioni dello Stato, in quanto esentate tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto/inammissibilità; la Corte ne esclude l’applicazione all’Amministrazione statale.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e censura un profilo estraneo alla decisione effettivamente adottata.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere il fondamento della decisione; se il giudice di merito esamina la sussistenza del credito e la mancata contestazione della controparte, il minimo costituzionale della motivazione è rispettato.
- Una disciplina che regola, su base periodica e contabile, i rapporti finanziari tra amministrazioni e istituti previdenziali non esclude, di per sé, l’azione giudiziale diretta all’accertamento della spettanza del credito relativo alla singola posizione, se la controversia non riguarda il mero ripiano contabile o l’esecuzione dei trasferimenti.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili non si applica alle Amministrazioni dello Stato, per effetto del regime di prenotazione a debito.
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