Cassazione Civile, Ordinanza n. 03227/2023 del 02/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da un immobile facente parte di una comunione ereditaria tra fratelli. Uno dei comproprietari e sua moglie avevano ottenuto il godimento esclusivo di una porzione del bene per l'uso di abitazione per sé e per la famiglia. Gli altri comproprietari hanno chiesto la cessazione del godimento e la restituzione del bene, sostenendo che l'accordo integrasse un comodato e che fosse venuto meno il presupposto della destinazione familiare, oltre a dedurre ulteriori condotte incompatibili con la destinazione pattuita, come l'allontanamento della moglie, l'ospitalità di terzi estranei e l'uso dell'immobile quale sede legale di attività imprenditoriali. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno accolto la domanda, qualificando l'accordo come comodato e ritenendo giustificato il rilascio. In cassazione il comodatario ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1453 e 1804 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto proponibile la risoluzione di un comodato, contratto non sinallagmatico, e per preteso giudicato interno sulla qualificazione della domanda; 2) violazione degli artt. 1453 e 1804 c.c. per insussistenza di una violazione dell'obbligo di destinare il bene all'uso convenuto o di divieto di subcomodato, contestando separatamente il rilievo della sede legale delle imprese, dell'allontanamento della moglie e dell'ospitalità a terzi; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della non contestazione della temporanea ospitalità di due lavoratori stranieri; 4) violazione dell'art. 1455 c.c. per omessa valutazione della gravità dell'inadempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo sul punto del fondamento del rilascio ma ha chiarito che la decisione impugnata non si fondava sulla risoluzione per inadempimento in senso tecnico, bensì sulla cessazione del vincolo di destinazione ex art. 1809 c.c.; ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure erano dirette a sovrapporre una diversa interpretazione del contratto e una diversa ricostruzione fattuale, senza scalfire la ratio della cessazione della destinazione familiare; ha ritenuto assorbito e comunque inammissibile il terzo motivo per difetto di specifica deduzione della conoscenza del fatto da parte della controparte ai fini della non contestazione; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché fondato su una norma non pertinente alla fattispecie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione di merito e ha respinto il ricorso. Ha precisato che, pur essendo improprio richiamare la risoluzione per inadempimento in un comodato, la pretesa restitutoria era comunque sorretta dal venir meno della destinazione del bene all'uso familiare pattuito, ai sensi dell'art. 1809 c.c. Le doglianze del ricorrente sono state ritenute in larga parte inammissibili perché miravano a una diversa lettura del contratto e dei fatti, non consentita in cassazione, oppure perché rivolte contro rationes decidendi non scalfite. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione degli artt. 1453, 1804 e 1455 c.c.; la Corte valuta però la reale pertinenza delle norme richiamate rispetto alla ratio decidendi.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 115 comma 1 c.p.c.
La deduzione della violazione del principio di non contestazione è scrutinata alla luce della necessità che il fatto asseritamente non contestato fosse noto alla controparte.
risoluzione per inadempimento
La Corte ribadisce che il rimedio della risoluzione per inadempimento non è, in linea generale, applicabile al comodato, contratto gratuito e non sinallagmatico.
È richiamato dal ricorrente per l'obbligo del comodatario di custodire e usare la cosa secondo il contratto; la Corte rileva che la controversia ruota piuttosto attorno alla cessazione del vincolo di destinazione del bene.
cessazione del vincolo di destinazione impresso al bene
Costituisce la vera base giuridica della pretesa restitutoria: se viene meno la destinazione pattuita del bene, il comodante può chiederne la restituzione.
La Corte osserva che la qualificazione dell'accordo come mero uso consentito al singolo comproprietario richiederebbe accertamenti fattuali diversi e incompatibili con quelli compiuti dal giudice di merito.
gravità dell'inadempimento
La norma è ritenuta non pertinente alla fattispecie così come correttamente ricostruita dalla Corte, non essendo la decisione fondata sulla risoluzione per inadempimento.
La non contestazione opera solo per fatti noti alla parte; se il ricorrente non allega la conoscenza del fatto da parte della controparte, non sorge l'onere di contestazione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata quale disposizione che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel comodato, il rimedio tipico della restituzione non va confuso con la risoluzione per inadempimento: quando il bene è stato consegnato per una specifica destinazione, la cessazione di tale destinazione può giustificare la richiesta di rilascio ai sensi dell'art. 1809 c.c.
- La qualificazione del rapporto e l'interpretazione della clausola contrattuale sono riservate al giudice di merito; in cassazione non è ammissibile proporre una diversa lettura del testo negoziale se quella accolta è plausibile e non viola i canoni ermeneutici.
- Per scalfire una ratio decidendi autonoma occorre colpire direttamente il fondamento giuridico su cui la decisione si regge; censure dirette a singoli argomenti ulteriori o secondari restano ininfluenti se la base decisoria principale non è intaccata.
- Il principio di non contestazione presuppone che il fatto sia conosciuto dalla parte onerata della contestazione; senza allegazione specifica della conoscenza, non può ritenersi formato un fatto pacifico.
- La gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. è rilevante solo quando la domanda sia effettivamente impostata sulla risoluzione per inadempimento del contratto, non quando la decisione sia fondata su un diverso presupposto restitutorio.
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