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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37999/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente aveva impugnato in cassazione il decreto del Tribunale che aveva rigettato tutte le sue domande di protezione internazionale e umanitaria: status di rifugiato, protezione sussidiaria e permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il primo motivo censurava l'asserita erronea applicazione dell'art. 14, lett. a), b) e c), del d.lgs. n. 251 del 2007, sostenendo che il giudice di merito avesse valutato in modo scorretto la credibilità del racconto e avesse omesso l'istruttoria officiosa necessaria. Il secondo motivo riguardava il diniego della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, t.u. immigrazione, lamentando motivazione apparente e omessa valutazione della situazione personale, del Paese di origine e del grado di integrazione in Italia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non apparente la motivazione del decreto impugnato quanto al giudizio di non credibilità del racconto e ha ribadito che, quando le dichiarazioni del richiedente sono intrinsecamente inattendibili, non è necessario un ulteriore approfondimento istruttorio ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007. Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), la censura è stata reputata di merito e non confrontata con la ratio decidendi fondata su fonti qualificate sul contesto della zona di provenienza. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione sul diniego umanitario era specifica e intellegibile e la critica del ricorrente era astratta, non essendo indicate le concrete allegazioni svolte nel giudizio di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. a), b) e c), d.lgs. n. 251/2007

    La protezione sussidiaria non può essere riconosciuta se il racconto del richiedente è intrinsecamente inattendibile per le ipotesi di cui alle lett. a) e b); per la lett. c) la censura deve confrontarsi con la valutazione compiuta dal giudice di merito sulle fonti qualificate relative alla situazione del Paese o della zona di provenienza.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Il diniego del permesso per motivi umanitari deve essere sorretto da una motivazione specifica e intellegibile, e la censura in cassazione deve investire concretamente la ratio decidendi e le allegazioni di fatto poste a base della domanda.

  • art. 372 c.p.c.

    In sede di legittimità non possono essere considerati documenti non già acquisiti agli atti del giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito ritiene intrinsecamente inattendibile il racconto del richiedente protezione, non è necessario un autonomo approfondimento istruttorio officioso per negare lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria nelle ipotesi fondate su fatti narrati dal richiedente.
  • La censura di legittimità contro il diniego della protezione sussidiaria deve confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; non è sufficiente una critica astratta o meramente assertiva.
  • Per la protezione sussidiaria legata alla violenza indiscriminata, il giudice può fondare la decisione su fonti qualificate sul Paese di origine, e il ricorso deve misurarsi con tali fonti.
  • In cassazione non possono essere valorizzati documenti non acquisiti al giudizio di merito.
  • La censura relativa al diniego della protezione umanitaria è inammissibile se non indica le specifiche allegazioni di fatto poste a base della domanda e non si misura con una motivazione puntuale e intellegibile del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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