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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10346/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 70.000 irrogata a un componente effettivo del collegio sindacale di una società quotata/editoriale per violazione dell'art. 149 TUF, in relazione all'omessa vigilanza su gravi carenze del sistema dei controlli interni, di revisione interna e di gestione del rischio, emerse nel biennio 2015-2016. Secondo l'Autorità, tali carenze avevano determinato confusione di ruoli e responsabilità, alterazione dei dati diffusionali del quotidiano e disfunzioni nelle procedure aziendali di acquisto, vendita, area commerciale e distribuzione. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione confermando la sanzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio procedimentale e della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie nel procedimento sanzionatorio Consob, lamentando di non aver potuto conoscere le conclusioni dell'ufficio sanzioni, di non essere stato sentito personalmente e sostenendo altresì la natura sostanzialmente penale della sanzione; 2) violazione dell'art. 3 l. 689/1981 e dell'art. 149, comma 1, lett. b) e c), TUF, assumendo che la responsabilità fosse stata affermata in modo oggettivo, sulla sola base del ruolo di sindaco, senza considerare circostanze idonee a escludere la colpa e senza tenere conto che ai sindaci non può essere richiesto di valutare opportunità e convenienza delle scelte gestionali riservate agli amministratori.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Sul primo ha richiamato il principio per cui, in materia di sanzioni amministrative Consob, è sufficiente che vi siano contestazione dell'addebito e valutazione delle controdeduzioni dell'interessato; non è invece necessaria la comunicazione delle conclusioni dell'ufficio sanzioni né l'audizione personale davanti alla Commissione. Ha inoltre ribadito che il cumulo di funzioni nell'ambito del procedimento Consob non viola di per sé l'art. 6 CEDU, poiché il provvedimento è sottoposto a sindacato giurisdizionale pieno, e che la sanzione ex art. 149 TUF non ha natura sostanzialmente penale secondo i criteri Engel. Sul secondo motivo ha affermato che la responsabilità del sindaco non è oggettiva ma soggettiva, e che, in presenza di carenze procedurali e organizzative, grava sui sindaci un effettivo dovere di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni, nonché di attivazione e segnalazione. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse accertato in fatto, con motivazione logica, una prolungata inerzia del ricorrente dinanzi a molteplici segnali di criticità e a specifiche sollecitazioni di altro sindaco, sicché la censura si risolveva in una lettura astratta e non confrontata con gli accertamenti di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 149 TUF

    impone al collegio sindacale una vigilanza effettiva sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dei controlli interni, con responsabilità per omessa vigilanza e inerzia

  • art. 195, comma 2, TUF

    il procedimento sanzionatorio Consob richiede contestazione dell'addebito e valutazione delle controdeduzioni; non è necessario, in quella fase, un ulteriore contraddittorio assimilabile al processo giurisdizionale

  • art. 24, comma 1, L. 262/2005

    invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio procedimentale; la Corte ne esclude la violazione alla luce delle garanzie complessivamente previste nel procedimento sanzionatorio e del successivo controllo giurisdizionale

  • art. 6 CEDU

    non è violato dal cumulo successivo di funzioni in capo alla Consob, se il provvedimento è sindacabile con piena giurisdizione e non vi è un concreto indice di mancanza di imparzialità

  • art. 3 L. 689/1981

    la responsabilità amministrativa richiede un criterio soggettivo di colpevolezza; la qualità di sindaco non basta da sola, ma l'inerzia rispetto a segnali di criticità può integrare colpa

  • art. 149 TUF

    richiamato dal ricorrente insieme al dovere di vigilanza del collegio sindacale; la Corte lo legge nel senso che l'obbligo riguarda anche l'adeguatezza della struttura organizzativa e dei controlli

Massime di principio

  • Nel procedimento sanzionatorio Consob, il contraddittorio amministrativo è soddisfatto quando l'interessato abbia ricevuto la contestazione dell'addebito e possa svolgere controdeduzioni; non è necessaria, ai fini della validità del procedimento, la comunicazione delle conclusioni dell'ufficio sanzioni né l'audizione personale davanti all'organo decidente.
  • La concentrazione, nella fase amministrativa, di funzioni istruttorie e decisorie in capo all'autorità di vigilanza non integra di per sé violazione del giusto processo o dell'art. 6 CEDU, purché il provvedimento sia soggetto a pieno sindacato giurisdizionale e non emergano specifici elementi di pregiudizio all'imparzialità.
  • Le sanzioni amministrative previste dal TUF per l'omessa vigilanza dei sindaci non sono automaticamente qualificabili come sanzioni sostanzialmente penali secondo i criteri Engel; la valutazione va compiuta nel contesto normativo complessivo, considerando natura, severità, accessori e confisca.
  • La responsabilità del collegio sindacale non è fondata sulla sola investitura della carica, ma su una colpa omissiva riferita all'inosservanza dei doveri di vigilanza e di attivazione quando emergano segnali di criticità nella gestione societaria.
  • I sindaci devono vigilare non sulla convenienza delle singole scelte gestionali, riservata agli amministratori, ma sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e sull'efficacia dei controlli interni; dinanzi a carenze e anomalie devono sollecitare chiarimenti e intervenire.
  • Per escludere la propria responsabilità, i sindaci non possono limitarsi a dedurre di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori, ma devono dimostrare di avere effettivamente esercitato i poteri di controllo e di aver reagito con la diligenza esigibile alle irregolarità riscontrate.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriSindaci e revisoriContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiSocietarioBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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