Cassazione Civile, Ordinanza n. 25445/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, accogliendo l'appello della società agricola, aveva annullato avvisi di accertamento IVA per gli anni 2006 e 2007 e un atto di recupero relativo al diniego di rimborso IVA. In primo grado i ricorsi della contribuente erano stati dichiarati inammissibili per tardività; in appello la CTR aveva ritenuto, da un lato, valida la prova della tempestiva notifica dei ricorsi originari eseguita tramite operatore privato autorizzato e, dall'altro, aveva annullato gli atti perché non riportavano, in modo analitico e sufficientemente comprensibile, il procedimento seguito dall'Ufficio per determinare le percentuali di detraibilità IVA e la quantificazione richiesta con l'atto di recupero. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 19, quinto comma, 19-bis e 54 del d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che gli avvisi indicavano gli elementi necessari per ricostruire il calcolo del pro-rata di detrazione (ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione, ammontare complessivo comprensivo delle operazioni esenti e percentuale risultante dal rapporto). Il secondo motivo, assorbito, denunciava vizio motivazionale in relazione all'atto di recupero, per asserita mancata indicazione dei criteri di quantificazione dell'importo richiesto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la censura dell'Agenzia: la motivazione degli avvisi era sufficiente perché indicava i valori posti a base del calcolo del pro-rata IVA, consentendo di comprendere il procedimento seguito dall'Ufficio. Di conseguenza, ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 19, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la norma è richiamata come criterio legale seguito dall'Ufficio per determinare la percentuale di detraibilità IVA (pro-rata), sicché è sufficiente che l'atto esponga gli elementi di calcolo utilizzati.
art. 19-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato insieme all'art. 19 per fondare la disciplina della detrazione IVA oggetto di rettifica.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale base normativa degli avvisi di accertamento IVA contestati.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per la sufficienza della motivazione dell'atto impositivo; la Corte ritiene che l'indicazione degli elementi essenziali del calcolo consenta la comprensione della pretesa.
richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte, però, valorizza la presenza negli atti degli elementi fattuali del calcolo.
Massime di principio
- In materia di accertamenti IVA fondati sul pro-rata di detrazione, la motivazione dell'atto è sufficiente quando indichi gli elementi numerici e fattuali utilizzati per il calcolo, così da rendere comprensibile il procedimento seguito dall'Ufficio.
- Non è necessario che l'Amministrazione illustri in modo discorsivo e analitico ogni passaggio logico del calcolo, essendo sufficiente la indicazione dei valori posti a base del rapporto matematico da cui deriva la percentuale contestata.
- La censura di difetto di motivazione dell'atto tributario è infondata se il contribuente può ricostruire, dalla lettura dell'avviso, il criterio applicato e verificare la correttezza della pretesa.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e travolge la ragione decisoria principale, il secondo motivo resta assorbito se attiene a un profilo subordinato della stessa decisione impugnata.
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