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Ordinanza

Ordinanza n. 14222/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento: - del Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 6.7.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del Decreto del Ministero della Salute, adottato in data 6.10.2022 e pubblicato in G.U.R.I.-Serie Generale del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell'Atto n. 181/CSR del 07.11.2019 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del D.L. 18 giugno 2015, n. 78”; - del Decreto n. 24681 del 14.12.2022 della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 15.12.2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis, del D.L. 78/2015” e dei relativi Allegati A, B, C e D costituenti parte integrante, con che e nella parte in cui la BI-MEDICA è stata individuata tra le aziende fornitrici di dispositivi medici e calcolato per la stessa una quota di riparto, per gli anni 2015, 2016 e 2017, pari ad € 3.797,18; - della nota del 14.11.2022 di comunicazione di avvio del procedimento; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202304505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio non ha esaminato i motivi di ricorso né la legittimità degli atti impugnati. Preso atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. 14/2019, dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il dispositivo si limita a dare atto dell'interruzione del processo.

TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, accordo della Conferenza Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimento della Regione Toscana relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nella parte concernente la ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti statali e regionali che disciplinano la certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e il conseguente ripiano, contestando in particolare il provvedimento della Regione Toscana che l'aveva inclusa tra le aziende fornitrici soggette al ripiano e aveva determinato a suo carico una quota pari a 3.797,18 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente ha comunicato che il Tribunale di Bergamo, con sentenza depositata il 9 aprile 2025, aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 14/2019

    La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente determina l'interruzione del processo, secondo quanto ritenuto dal Collegio.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base processuale richiamata dal TAR per dare atto dell'interruzione del giudizio.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Sono richiamati quali disposizioni generali in materia di interruzione del processo applicabili al giudizio amministrativo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, svoltasi da remoto.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte ricorrente costituisce evento idoneo a determinare l'interruzione del processo amministrativo, ai sensi della disciplina concorsuale e dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con applicazione delle disposizioni degli artt. 299 e seguenti c.p.c.
  • Quando nel corso del giudizio amministrativo viene documentata l'apertura della liquidazione giudiziale della parte ricorrente, il giudice deve prendere atto dell'interruzione del processo senza procedere all'esame del merito delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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