Cassazione Civile, Sentenza n. 28907/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione per i mesi di luglio e ottobre 2013 e gennaio 2014, prevista dal contratto integrativo interaziendale del 17.11.2004 (distretto ceramica Civita Castellana). La società aveva opposto che il contratto integrativo non la vincolava perché non sottoscritto e perché aveva dato disdetta dall'associazione datoriale (Confindustria), ritenendo quindi disapplicabile la voce variabile. La Corte d'appello aveva ritenuto che, nonostante la disdetta, la società aveva continuato a erogare nel tempo numerose voci previste dal contratto integrativo (es. premi di produzione, premio di partecipazione - parte fissa, buoni pasto), desumendo un'adesione implicita al contratto collettivo; perciò il rifiuto di corrispondere la parte variabile era illegittimo. La società ha impugnato tale decisione in cassazione con tre motivi volti a dimostrare l'erronea qualificazione del rapporto e l'insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società: ha confermato che i contratti collettivi non efficaci erga omnes hanno natura privatistica e possono vincolare il rapporto individuale se vi è adesione espressa o implicita, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle clausole. La Corte ha ritenuto insindacabile in Cassazione la valutazione di fatto della Corte d'appello secondo cui la società aveva continuato ad applicare numerose clausole del contratto interaziendale, integrando così un'adesione implicita anche dopo la disdetta. Il motivo sulla presunta carenza di motivazione è stato assorbito. Il ricorso è stato rigettato, la società condannata al pagamento delle spese (e all'ulteriore eventuale contributo unificato previsto), con liquidazione degli onorari.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
"Per la decisione sui ricorsi ... la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale"
Norma processuale applicata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso (decadenza dall'udienza pubblica e decisione in camera di consiglio salvo richiesta di discussione): nel caso non è stata chiesta discussione orale.
L. 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione)
Atto di conversione del D.L. sopra citato; richiamato per completezza formale sul regime procedurale applicabile.
Riferimento alla norma che riguarda l'efficacia delle norme pattizie collettive in tema retributivo: la Corte ha ritenuto che elementi della contrattazione collettiva possono incidere sui minimi retributivi se effettivamente applicati/almeno recepiti nel singolo rapporto.
Codice civile, artt. 1322, 1372, 1373, 1375, 1175, 1363
Norme generali sull'autonomia contrattuale, stipulazione dei patti e buona fede: la società le invocava per sostenere che la disdetta dalla associazione datoriale avrebbe comportato la disapplicazione del contratto integrativo; la Corte ha però ricordato che, nei contratti collettivi privatistici, conta anche il comportamento concreto e la recezione implicita.
Costituzione, art. 36
Richiamato in ordine al principio della retribuzione sufficiente/minimi garantiti: la questione è se la componente variabile costituisca o meno un minimo retributivo garantito dalla contrattazione applicabile; la Corte ha ritenuto che se la clausola collettiva è recepita, può incidere sul profilo retributivo.
Legge 14 luglio 1959, n. 741
Norma che disciplina l'efficacia erga omnes dei contratti collettivi; la Corte distingue i contratti dichiarati efficaci erga omnes (generalmente vincolanti) da quelli post-corporativi che sono atti privatistici vincolanti solo per chi vi aderisce espressamente o implicitamente.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Richiamato quale parametro per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione): i motivi di impugnazione della società sono stati esaminati alla luce di questi capi, con rigetto/assorbimento delle doglianze.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Riferimento normativo che ha introdotto la disposizione che integra il regime del contributo unificato richiamato dal DPR 115/2002; usato per disciplinare l'onere contributivo derivante dalla decisione.
Codice di procedura civile, art. 91
Norma sulla liquidazione delle spese di lite: la Corte ha condannato la ricorrente in base al criterio di soccombenza previsto da tale articolo.
Massime di principio
- Un contratto collettivo non dichiarato efficace erga omnes è di natura privatistica: vincola il rapporto individuale solo se entrambe le parti sono associate alle stipulanti o se il singolo rapporto mostra adesione espressa o implicita.
- L'adesione implicita a un contratto collettivo si può desumere da una costante e prolungata applicazione delle sue clausole al singolo rapporto, senza contestazione: ciò è valutazione di fatto devoluta al giudice del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione.
- La semplice disdetta dall'associazione datoriale non determina automaticamente la disapplicazione del contratto collettivo se l'azienda ha continuato a comportarsi come se il contratto fosse applicato.
- Le voci retributive erogate in modo continuativo e consistente (anche se inizialmente percepite come elementi variabili) possono essere considerate parte integrante del rapporto e trovare protezione attraverso la contrattazione collettiva recepita nel rapporto individuale.
- Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario contestare non solo il quadro giuridico teorico ma anche la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito; se questa è congrua e motivata, la cassazione la dichiara insindacabile.
- In presenza di contratti integrativi con efficacia annuale e rinnovo salvo disdetta, la corte può ritenere che non sia configurabile una libera recedibilità unilaterale da parte del datore se tale disciplina è stata recepita nel rapporto.
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