Cassazione Civile, Sentenza n. 28905/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva rigettato l'opposizione della società avverso il decreto ingiuntivo con cui il dipendente chiedeva il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione relativa a luglio e ottobre 2013 e gennaio 2014, prevista dal contratto integrativo interaziendale del 17/11/2004. La società sosteneva la legittima disapplicazione del contratto integrativo per effetto della disdetta dell'iscrizione a Confindustria (19/11/2008) e che la sola erogazione di alcune voci retributive non poteva creare aspettative sull'applicazione di tutte le clausole; inoltre contestava che la parte variabile costituisse un minimo retributivo tutelato dall'art. 36 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società. Ha confermato che il giudice del merito ha correttamente accertato l'adesione implicita al contratto collettivo interaziendale da parte della società sulla base della costante e prolungata applicazione di numerose voci previste dal contratto (es. ex ristrutturazione salariale, premio di produzione, premio di produttività e qualità, premio di partecipazione - parte fissa, buoni pasto), nonostante la disdetta dell'iscrizione a Confindustria. La valutazione della sussistenza di adesione implicita è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese di lite e al pagamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale
Norma procedurale applicata per la decisione in camera di consiglio senza discussione orale (nessuna delle parti ha richiesto la discussione).
art. 1322 c.c.
Richiamato dalla società per sostenere la natura negoziale e la libertà delle parti; la Corte però ha ribadito che l'adesione implicita al contratto collettivo si desume dal comportamento concreto delle parti.
art. 1372 c.c.
Citato nella doglianza sulla formazione e vincolatività dei patti; la Corte ha comunque valutato l'elemento fattuale dell'applicazione protratta delle clausole.
art. 1373 c.c.
Richiamato in relazione alla efficacia degli atti negoziali; ma la Questione è stata risolta sulla base dell'accertamento di fatto dell'adesione implicita.
art. 1375 c.c.
Riferito ai contratti relativi a terzi e alla loro efficacia; applicazione valutata nel contesto della contrattazione collettiva implicita.
art. 36 Cost.
La società sosteneva che la componente variabile non rientrasse nei minimi retributivi garantiti dall'art. 36; la Corte ha ritenuto che la qualificazione della voce contrattuale come retributiva spettava all'accertamento del rapporto contrattuale e all'applicazione del contratto collettivo implicito.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Citato come fondamento delle censure di legittimità (violazione di legge e nullità); la Corte ha ritenuto infondati i motivi che impugnavano la valutazione di fatto del giudice di merito.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato nel secondo motivo (presunta nullità della motivazione) ma la Corte lo ha considerato assorbito e non decisivo.
art. 111 Cost.
Invocato in rapporto alla presunta carenza motivazionale; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
art. 1175 c.c.
Richiamato dalla società in tema di diligenza e buona fede nell'interpretazione dei comportamenti; la Corte ha invece applicato la regola giurisprudenziale circa l'adesione implicita.
art. 1363 c.c.
Citando la gerarchia delle fonti contrattuali, la società sosteneva la prevalenza del contratto individuale; la Corte ha comunque accertato che il comportamento aziendale aveva implicato adesione alla contrattazione collettiva.
art. 2070 c.c.
Menziionato dalla ricorrente per contestare la qualificazione della componente variabile come minimo retributivo; la Corte ha ritenuto l'argomento infondato rispetto all'accertamento dell'applicazione contrattuale.
Cass. giurisprudenza e L. 14 luglio 1959 n. 741 (efficacia erga omnes)
Richiamata la distinzione tra contratti collettivi efficaci erga omnes e contratti collettivi negoziali cui si applica la regola dell'adesione espressa o implicita.
art. 91 cod. proc. civ.
Norma richiamata per la liquidazione e la ripartizione delle spese di lite in favore della parte soccombente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in relazione all'obbligo, ove dovuto, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013)
Citata come fonte della modificazione relativa al contributo unificato richiamato dall'art. 13 del DPR 115/2002.
Massime di principio
- I contratti collettivi non dichiarati efficaci erga omnes si applicano solo tra soggetti che risultino entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, o quando vi sia adesione espressa o implicita: quest'ultima si accerta in base al comportamento concreto e ripetuto delle parti (costante e prolungata applicazione delle clausole) senza contestazioni.
- La disdetta dell'iscrizione dell'impresa a un'associazione datoriale (es. Confindustria) non determina automaticamente la disapplicazione del contratto collettivo se l'impresa continua ad applicarne, in modo costante e prolungato, le clausole: la valutazione è di fatto e spetta al giudice di merito.
- La qualificazione di una voce retributiva (fissa o variabile) e la sua inclusione nei minimi retributivi tutelati costituiscono questioni sostanziali che si decidono attraverso l'analisi del contratto collettivo applicabile e del comportamento delle parti; non è sufficiente, per il giudice di legittimità, sovrapporre ricostruzioni giuridiche diverse alla valutazione fattuale del merito.
- Per disapplicare efficacemente un contratto collettivo negoziale l'impresa deve assumere comportamenti chiari e non contraddittori (es. cessazione effettiva dell'erogazione delle voci contrattuali contestate) e documentare l'intenzione di non aderire; in mancanza, il giudice può ritenere sussistente adesione implicita.
- Gli accertamenti di fatto del giudice di merito circa l'esistenza di adesione implicita sono insindacabili in Cassazione salvo profili di diritto o vizio motivazionale; pertanto il ricorso in Cassazione è inefficace quando mira a rimettere in discussione valutazioni fattuali ben motivate.
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