Cassazione Civile, Sentenza n. 28906/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo con cui il lavoratore aveva richiesto il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione relativa a mesi del 2013 e gennaio 2014. La ricorrente sosteneva che il contratto integrativo interaziendale del 17/11/2004 fosse un contratto di diritto comune che poteva essere disapplicato mediante la disdetta dell'iscrizione a Confindustria (disdetta del 19/11/2008), che non era mai stata sottoscritta e che la sola erogazione di alcune voci fisse non legittimava aspettative sull'applicazione di tutte le clausole, in particolare sulla componente variabile del premio, che non costituirebbe retribuzione minima di cui all'art. 36 Cost.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui, nonostante la disdetta dall'associazione datoriale, la società aveva implicitamente recepito e continuato ad applicare il contratto integrativo interaziendale, desumibile dalla costante e prolungata erogazione di numerose voci retributive e incentivanti previste dal contratto. La Cassazione ha confermato che la verifica dell'adesione implicita è indagine di merito e insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato respinto e la società condannata alle spese processuali e al versamento dell'eventuale contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis
Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale
Norma procedurale che disciplina la trattazione dei ricorsi in Cassazione senza discussione orale; applicata nel procedimento in esame
Codice civile (artt. 1175, 1322, 1363, 1372, 1373, 1375, 2070)
Richiamati in relazione alla natura negoziale dei contratti collettivi non efficaci erga omnes, alla libertà contrattuale e alle regole di formazione e interpretazione del contratto; l'art. 2070 è stato richiamato in punto di qualificazione di voci retributive come risultanti dalla contrattazione collettiva
Costituzione, art. 36
Invocata dalla ricorrente per contestare che la componente variabile costituisca retribuzione minima garantita; la Corte ha ritenuto che la questione non le fosse favorevole in presenza dell'applicazione implicita del contratto collettivo
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi per cassazione)
Richiamato come base di censura dalla ricorrente (violazione di norme e nullità della motivazione); la Cassazione ha ritenuto i motivi infondati o assorbiti
Legge 14 luglio 1959, n. 741
Norma richiamata per la distinzione tra contratti collettivi efficaci erga omnes e contratti collettivi 'post-corporativi' di natura privatistica; se non dichiarati efficaci erga omnes, i CCNL si applicano solo ai rapporti tra parti aderenti o che li abbiano recepiti espressamente o implicitamente
Codice di procedura civile, art. 91
Principio secondo cui le spese seguono la soccombenza: applicato per liquidare le spese a carico della ricorrente
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 (commi 1-bis, 1-quater)
Norme relative al contributo unificato e all'eventuale ulteriore importo; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo da parte della ricorrente
Massime di principio
- I contratti collettivi non dichiarati efficaci erga omnes hanno natura privatistica e si applicano solo se entrambe le parti sono aderenti o se c'è adesione espressa o implicita
- L'adesione implicita a un contratto collettivo può essere desunta dalla costante e prolungata applicazione delle sue clausole senza contestazione: si tratta di accertamento di fatto prerogativa del giudice di merito
- La semplice disdetta dell'iscrizione a un'associazione datoriale non è di per sé sufficiente a dimostrare la disapplicazione del contratto collettivo se la condotta successiva del datore di lavoro indica invece l'applicazione continuativa delle clausole
- Per escludere l'applicazione di certe voci retributive è utile avere prove documentali di cessazione delle erogazioni o inserire clausole esplicite nei contratti individuali che richiamino la non applicazione del contratto collettivo
- Le censure in Cassazione sulla valutazione dei fatti (es. sussistenza dell'adesione implicita) sono difficilmente accolte: è necessario rilevare violazioni di diritto o vizio di motivazione specifico
- In caso di soccombenza, si è tenuti alle spese processuali e, se previsto, al versamento di contributi aggiuntivi (contributo unificato)
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