Cassazione Civile, Sentenza n. 29203/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori avevano chiesto il riconoscimento dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. per la cessione del ramo d'azienda avvenuta il 5 novembre 2007 da Vodafone a Comdata. La Corte d'appello di Napoli aveva ritenuto inefficace la cessione nei loro confronti e ordinato il ripristino del rapporto di lavoro, motivando che il ramo ceduto non aveva autonomia funzionale e preesistenza autonoma poiché strumenti informatici necessari all'attività (diversi da banche dati e software di accesso) non erano stati trasferiti e i lavoratori rimasero sotto continuo collegamento funzionale e direttivo da parte di Vodafone. Vodafone ricorse in Cassazione contestando l'esito, sostenendo invece la sussistenza di un ramo autonomo e la continuità dell'attività svolta da Comdata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso di Vodafone confermando la decisione della Corte d'appello. Il rigetto si fonda sul principio consolidato che l'applicazione dell'art. 2112 c.c. richiede la preesistenza e l'autonomia funzionale dell'entità ceduta, valutazione di fatto affidata al giudice del merito. La Corte ha ritenuto che la valutazione di merito (mancata cessione di strumenti informatici essenziali e permanenza del controllo organizzativo da parte di Vodafone) fosse sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità. È stata inoltre respinta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per mancanza di necessità, atteso il consolidato orientamento comunitario sulla materia. Vodafone è condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
La norma richiede che il ramo d'azienda ceduto abbia preesistenza e autonomia funzionale, cioè la capacità di svolgere autonomamente la sua funzione con mezzi e organizzazione propri. Tale verifica è essenzialmente di fatto e spetta al giudice del merito
Modifica l'art. 2112 in attuazione della Direttiva 2001/23/CE; non elimina il requisito della preesistenza e autonomia funzionale del ramo ceduto e non si presta a deroga circa la valutazione di fatto richiesta
Direttiva 2001/23/CE
Protegge i diritti dei lavoratori nei trasferimenti d'azienda individuando il concetto di entità economica organizzata; la giurisprudenza comunitaria richiede che l'entità trasferita sia sufficientemente strutturata e che la sua identità preesista al trasferimento
art. 267 TFUE
Norma sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: la Cassazione ha ritenuto non necessario il rinvio perché la questione non richiedeva nuova interpretazione comunitaria essendo già consolidata dalla giurisprudenza della CGUE
art. 23, comma 8 bis D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)
Riferimento procedurale relativo al deposito di conclusioni scritte del pubblico ministero; citata per notizia di rito e non centrale al merito sostanziale
Massime di principio
- Per qualificare un trasferimento come cessione di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. è necessario che il ramo abbia preesistenza e autonomia funzionale: non basta la mera continuità di mansioni o il trasferimento del personale
- La verifica dell'autonomia funzionale e della preesistenza è una valutazione di fatto del giudice del merito; la Corte di legittimità non sindaca nuovamente tali accertamenti se svolti con motivazione logica e non contraddittoria
- La mancata cessione di strumenti materiali o immateriali essenziali all'attività (es. particolari sistemi informatici diversi dalla banca dati o dal software di accesso) può pregiudicare il riconoscimento dell'autonomia del ramo
- Sono possibili cessioni di rami 'leggeri' o dematerializzati ove il fattore personale e il know‑how comune dei lavoratori costituiscano effettivamente l'entità trasferita; anche in tal caso spetta al giudice del merito accertare la sussistenza di tale bagaglio di competenze
- Un contratto di fornitura/appalto stipulato contestualmente alla cessione non è di per sé sufficiente a trasformare in autonomo un ramo privo di preesistenza autonoma: non si può fondare la qualificazione sull'organizzazione successiva al trasferimento
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non è automatico: il giudice nazionale può astenersi se la questione è già risolta da consolidata giurisprudenza comunitaria o se la questione non è rilevante per la decisione
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