Cassazione Civile, Sentenza n. 28909/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento della parte variabile del premio di partecipazione per i mesi di luglio e ottobre 2013 e gennaio 2014. La società deduce che, avendo disdetto l'iscrizione a Confindustria nel 2008 e non avendo sottoscritto il contratto integrativo interaziendale del 17/11/2004, aveva legittimamente disapplicato quel contratto; inoltre sostiene che la continuata erogazione di alcune voci retributive (elementi fissi) non legittimava aspettative sull'applicazione di tutte le clausole (in particolare della componente variabile), e che tale componente non costituisce retribuzione minima garantita dalla Costituzione. Contesta altresì la motivazione della Corte territoriale in ordine alla libera recedibilità dal contratto collettivo a tempo determinato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello secondo cui, nonostante la disdetta dall'associazione datoriale, la società aveva implicitamente recepito il contratto integrativo interaziendale in virtù della costante e prolungata erogazione di numerose voci previste dal contratto (es. "ex ristrutturazione salariale", "premio di produzione", "premio di produttività e qualità", "premio di partecipazione - parte fissa", buoni pasto). Tale comportamento concludente ha reso applicabili anche le altre clausole contrattuali, compresa la parte variabile del premio di partecipazione, che pertanto doveva essere corrisposta. Il motivo relativo alla presunta carenza motivazionale è stato assorbito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in sede di legittimità e indicazione della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
"Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale"
Norma procedurale applicata per la trattazione del ricorso; conferma che il giudizio si è svolto in camera di consiglio senza discussione orale su richiesta delle parti.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamato come criterio di censura per violazione di norme di diritto; la Corte ricorda che la valutazione sulla esistenza di adesione implicita al contratto collettivo è accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione salvo vizi di diritto.
artt. 1322, 1372, 1373, 1375 c.c.
Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della libertà negoziale e della volontà di non essere vincolata dal contratto collettivo; la Corte tuttavia ritiene prevalente la valutazione fattuale della concreta applicazione delle clausole contrattuali.
art. 2070 c.c.
Richiamato nella discussione sulla natura della parte variabile del premio; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina relativa all'efficacia dei contratti collettivi non erga omnes mediante adesione espressa o implicita, richiamando la giurisprudenza sul punto.
art. 36 Cost.
Invocato dalla società per sostenere che la componente variabile non costituisce retribuzione minima garantita; la Corte ha osservato che, sebbene non necessariamente parte della retribuzione minima costituzionale, la componente può essere vincolante se fissata dalla contrattazione collettiva effettivamente recepita nel rapporto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Richiamato in relazione all'obbligo processuale del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso di soccombenza; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento.
Massime di principio
- I contratti collettivi non dichiarati efficaci erga omnes sono atti privatistici: vincolano i rapporti individuali solo se entrambe le parti sono iscritte alle associazioni stipulanti, hanno espressamente aderito oppure li hanno implicitamente recepiti mediante comportamento concludente.
- La disdetta dell'iscrizione a un'associazione datoriale (es. Confindustria) non è automaticamente sufficiente a escludere l'applicazione del contratto collettivo se il datore di lavoro ha continuato a erogare nel tempo voci retributive previste dal contratto stesso.
- La prova dell'adesione implicita si desume dalla costante e prolungata applicazione delle clausole collettive senza contestazione: si tratta di accertamento di fatto di competenza del giudice del merito e difficilmente rivedibile in Cassazione salvo vizi di diritto.
- La qualificazione di una voce retributiva (es. componente variabile del premio di partecipazione) come elemento da corrispondere dipende dalla concreta situazione: se è risultata parte integrante della retribuzione attraverso l'applicazione collettiva, può diventare dovuta anche se originariamente non era considerata retribuzione minima costituzionale.
- In caso di cambiamento di prassi retributiva, per l'employer è prudente documentare chiaramente la cessazione di applicazione del contratto (comunicazioni, accordi individuali, modifiche contrattuali) per evitare che la continuata erogazione sia interpretata come adesione implicita.
- Per il lavoratore, la ricezione costante e prolungata di pagamenti conformi a clausole collettive può costituire titolo per far valere l'applicazione del contratto e ottenere somme arretrate.
- Le questioni attinenti alla durata del contratto collettivo (tempo determinato vs indeterminato) e alla libera recedibilità possono essere rilevanti ma la loro incidenza dipende sempre dalla valutazione complessiva del comportamento delle parti e degli effetti pratici nel rapporto.
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