Cassazione Civile, Sentenza n. 29204/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere sostenendo di aver perduto la capacità di procreare a seguito di parotite epidemica bilaterale contratta mentre svolgeva mansioni di collaboratore scolastico in una scuola materna. La domanda mirava a far rientrare la sua infermità tra quelle tutelate dall'art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005 (vittime del dovere). In appello erano state anche prospettate nuove ricostruzioni delle mansioni effettivamente svolte; la Corte d'appello le aveva ritenute inammissibili e aveva interpretato in senso restrittivo il comma 563, ritenendo che le mansioni di un collaboratore scolastico non presentassero la speciale pericolosità richiesta per l'equiparazione alle vittime del dovere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo di diritto che impugnava l'interpretazione del comma 563: la norma tutela i dipendenti pubblici che svolgono funzioni caratterizzate ordinariamente da speciale pericolosità o attività che, per particolari condizioni ambientali od operative, possono assumere tale pericolosità; le mansioni svolte dal ricorrente (accoglienza e sorveglianza degli alunni fuori dall'orario didattico, pulizia locali, custodia generica) non rientrano in tale novero. Il ricorso è dunque rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore del Ministero per 3.200,00 euro (di cui 3.000,00 per compensi) e soggetto all'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, comma 563
definisce "vittime del dovere" i soggetti di cui all'art. 3 L. 13 agosto 1980 n. 466 e altri dipendenti pubblici deceduti o con invalidita' permanente per eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni nei loro confronti in contesti di impiego internazionale
La Corte ha interpretato il comma 563 come riferito a funzioni che ordinariamente comportano una speciale pericolosita' e rischi qualificati rispetto alla generalita' dei dipendenti pubblici; per altre attivita' la qualifica puo' ricorrere solo se sussistono particolari condizioni ambientali o operative che rendano tali attivita' effettivamente pericolose.
Legge 13 agosto 1980 n. 466, art. 3
individua le categorie di soggetti gia' originariamente considerate vittime del terrorismo e del dovere
Riferimento normativo primario rispetto al quale l'art. 1, comma 563 della legge 266/2005 equipara altre categorie di dipendenti pubblici solo quando ricorrono i presupposti indicati.
Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, comma 564
equipara ai soggetti del comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o morte in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative
Il comma 564 conferma che la presenza di particolari condizioni ambientali od operative puo' portare all'equiparazione anche per attivita' che ordinariamente non sono caratterizzate da speciale pericolosita'.
Codice di procedura civile, art. 437, comma 2
norma richiamata in relazione all'inammissibilita' di nuove prospettazioni in appello
La Corte di merito ha ritenuto inammissibili nuove ricostruzioni fattuali sopravvenute in appello non basate su elementi gia' allegati nel primo grado; la Cassazione ha ritenuto assorbito questo rilievo dopo il rigetto sul punto di merito.
Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 10791/2017
giurisprudenza richiamata per la interpretazione del comma 563
Le Sezioni Unite avevano chiarito che il comma 563 non richiede un rischio specifico diverso dall'ordinaria funzione istituzionale laddove l'evento si verifichi nel contrasto alla criminalita' o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; tuttavia la norma va letta nel senso di tutelare funzioni ordinariamente pericolose oppure attivita' rese pericolose da condizioni particolari.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
norme richiamate in sede di liquidazione contributo unificato
Stabilisce l'eventuale aggravio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso, come accertato dalla Corte.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
richiamato proceduralmente in relazione al deposito delle conclusioni del P.M.
Riferimento formale alla disciplina procedurale applicata nel procedimento di Cassazione.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento come "vittima del dovere" ai sensi dell'art. 1, comma 563 L. 266/2005, non basta che l'infermità sia avvenuta durante il servizio: le mansioni devono essere, di regola, caratterizzate da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto alla generalità dei dipendenti pubblici.
- Attività ordinarie non riconducibili a funzioni di custodia di infrastrutture rilevanti o tutela diretta della pubblica incolumità (es. mansioni generiche di sorveglianza in una scuola) difficilmente rientrano nel novero delle prestazioni protette dal comma 563, a meno che non ricorrano particolari condizioni ambientali od operative che aumentino il rischio.
- Se la fattispecie non rientra nelle ipotesi ordinarie di speciale pericolosità, il ricorrente dovrebbe valutare la sussistenza dei requisiti del comma 564 (missioni con particolari condizioni ambientali o operative) e documentarli con prove specifiche e già introdotte in primo grado.
- In sede di appello e di cassazione è rischioso introdurre nuove prospettazioni fattuali non già presentate nel primo grado: tali elementi possono essere dichiarati inammissibili se non adeguatamente giustificati.
- La giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite) è un importante parametro interpretativo: quando si prospetta una classificazione come vittima del dovere, occorre confrontare la situazione concreta con i criteri ricavati da tali pronunce e predisporre documentazione che dimostri l'esistenza di rischi qualificati o di condizioni operative particolari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 20 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 29203/2021 del 20/10/2021
- Sentenza lavoro · 19 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28905/2021 del 19/10/2021
- Sentenza lavoro · 19 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28906/2021 del 19/10/2021
- Sentenza lavoro · 19 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28907/2021 del 19/10/2021
- Sentenza lavoro · 19 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28908/2021 del 19/10/2021
- Sentenza lavoro · 19 ott 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 28909/2021 del 19/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →