Cassazione Civile, Sentenza n. 28908/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la sua opposizione al decreto ingiuntivo con cui il dipendente Hoxha aveva ottenuto il pagamento della parte variabile del "premio di partecipazione" per alcuni mesi del 2013 e gennaio 2014, prevista dal contratto integrativo interaziendale del 17.11.2004. La ricorrente sostiene che, avendo dato disdetta dall'iscrizione a Confindustria nel 2008 e non avendo mai sottoscritto il contratto integrativo, quel contratto andava disapplicato: la continuata erogazione di alcuni elementi retributivi non autorizzerebbe aspettative sull'applicazione di tutte le clausole, e la componente variabile non costituirebbe un minimo retributivo ai sensi dell'art. 36 Cost.. Ha inoltre censurato la motivazione della Corte territoriale circa la libera recedibilità dai contratti collettivi e ha sostenuto che la disdetta del 19/11/2008 era sufficiente a escludere ogni adesione implicita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui, nonostante la disdetta dall'associazione datoriale, la società aveva implicitamente recepito il contratto collettivo interaziendale attraverso una costante e prolungata applicazione di molte voci retributive e incentivanti (tra cui parte fissa e variabile del premio di partecipazione). La Corte ha confermato che i contratti collettivi non efficaci erga omnes possono vincolare per adesione implicita e che la verifica di tale adesione è questione di fatto rimessa al giudice del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite (compensi euro 650,00, esborsi euro 200,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge) e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato prevista dal DPR n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176
"Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale."
Norma procedurale che regola lo svolgimento del procedimento in Cassazione per i ricorsi trattati in udienza pubblica; qui applicata per precisare che non vi è stata discussione orale perché non richiesta.
artt. 1322, 1372, 1373, 1375 c.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla natura negoziale dei contratti; la Corte ha richiamato il principio secondo cui i contratti collettivi non efficaci erga omnes sono negozi di diritto comune, la cui applicazione richiede adesione espressa o implicita.
art. 36 Cost.
Invocata dalla ricorrente per sostenere che la parte variabile non costituisce minimo retributivo garantito dalla Costituzione; la Corte ha invece valutato la qualificazione della voce retributiva in base alla prassi contrattuale e all'applicazione continuativa.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Norme invocate per i motivi di cassazione (violazione di legge, nullità per carenza di motivazione); la Corte ha dichiarato infondati i motivi di merito e assorbito quello relativo alla motivazione accessoria.
art. 2070 c.c.
Richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente in relazione alla definizione dei minimi retributivi; la Corte ha rilevato che la qualificazione della parte variabile come elemento retributivo da tutelare discende dalla prova della sua applicazione consolidata.
L. 14 luglio 1959, n. 741
Norma citata per distinguere i contratti collettivi "erga omnes" da quelli che hanno natura negoziale tra le parti; la sentenza si è uniformata al principio che i contratti non dichiarati efficaci erga omnes vincolano solo gli aderenti o chi li ha implicitamente recepiti.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis; L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norme richiamate in relazione all'obbligo, in caso di soccombenza della ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento.
Massime di principio
- I contratti collettivi non dichiarati efficaci erga omnes hanno natura negoziale: vincolano solo chi è aderente o chi ha espressamente o implicitamente aderito.
- L'adesione implicita a un contratto collettivo può desumersi da un comportamento concludente del datore di lavoro consistente nella costante e prolungata applicazione di clausole del contratto senza contestazione.
- La mera disdetta dall'associazione datoriale (es. Confindustria) non è automaticamente sufficiente a dimostrare la disapplicazione del contratto collettivo se la prassi aziendale continua ad applicarne le previsioni.
- La qualificazione di una voce come "minimo retributivo" o come voce aggiuntiva si fonda anche sulla modalità e sulla continuità della sua erogazione; una componente variabile costantemente erogata può essere riconosciuta come elemento retributivo opponibile.
- La verifica dell'adesione implicita e della prassi applicativa è un accertamento di fatto di competenza del giudice di merito e imprendibile in cassazione salvo vizi di diritto.
- Se l'accordo collettivo prevede efficacia annuale con rinnovo salvo disdetta, detta struttura può limitare la libera recedibilità unilaterale; ogni disapplicazione richiede valutazione fattuale e probatoria.
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