Cassazione Penale, Sentenza n. 2602/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo di tre autocarri usati per il trasporto di rifiuti. Il ricorrente contestava che non sussistesse il fumus commissi delicti perché era stata prodotta una dichiarazione di non pericolosità e un rapporto di prova del 20/03/2024 che, secondo la difesa, avrebbero escluso la difformità dei rifiuti; si richiamava l'art.193 del d.lgs. n.152/2006 (esclusione di responsabilità del trasportatore salvo difformità riscontrabili con la comune diligenza). Contestava inoltre l'interpretazione dell'art.260-bis, comma 7 (sosteneva che per il trasporto non sempre è richiesto il certificato analitico se presente il FIR o la scheda SISTRI) e si doléva della mancata considerazione del nulla osta della Capitaneria di porto (decreto 31/10/1991 n.459) e della documentazione amministrativa presentata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la censura fosse, in sostanza, una richiesta di riesame del merito (vietato in questa sede ai sensi dell'art.325 c.p.p.) e che non sussistesse apparenza di carenza motivazionale: mancava un'analisi merceologica idonea a comprovare la corrispondenza delle caratteristiche dei rifiuti; dalle foto e dalla documentazione emergerebbe una netta difformità tra quanto dichiarato (polipropilene/polietilene) e la composizione effettiva (poliuretano, polistirolo, PVC, legno, vetro, metalli, ecc.), tale da rendere evidente la necessità della procedura di notifica/ autorizzazione (reg. CE 1013/2006) e non della procedura semplificata. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevanti, ai fini degli indizi di reato, gli adempimenti amministrativi richiamati dalla difesa (nulla osta della Capitaneria, formulario, ecc.). Per questi motivi il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Indicato come norma sul concorso di persone nel reato; citato insieme all'art.259 d.lgs.152/2006 per definire la fattispecie contestata (partecipazione a reato ambientale).
Norma che disciplina i reati in materia di gestione dei rifiuti; qui è la norma sostanziale contestata in relazione al trasporto di rifiuti non conformi alla descrizione.
Prevede che il trasportatore non è responsabile delle indicazioni fornite dal produttore/detentore salvo le difformità riscontrabili con la comune diligenza. La Corte ha interpretato ed applicato l'eccezione: nel caso di evidenti difformità rilevabili visivamente (miscuglio di materiali non corrispondenti al FIR) il trasportatore doveva astenersi dal trasporto.
Richiamato dalla difesa in relazione alla motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza fosse adeguatamente motivata e che non sussistesse alcuna apparenza di illogicità o carenza motivazionale.
art. 260-bis, comma 7, primo periodo, d.lgs. n.152/2006
«Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati».
Norma che prevede un regime sanzionatorio amministrativo (e, in casi particolari, penale) per il trasporto senza documentazione o con certificati falsi. La Corte ha osservato che tale disposizione riguarda la responsabilità per documentazione carente o falsa e non elimina la rilevanza delle difformità evidenziabili con la comune diligenza ai fini della sussistenza di indizi di reato.
Richiamato dalla norma precedente: riguarda la falsità materiale o ideologica in atti e viene collegato all'ipotesi di uso di certificati di analisi falsi durante il trasporto di rifiuti pericolosi.
Regolamento CE 1013/2006 (allegato VII)
Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti distingue procedure semplificate e procedure di notifica/autorizzazione. La Corte ha ritenuto che, in presenza di una miscela contaminata di polimeri non imputabile a un singolo codice, dovesse applicarsi la procedura di notifica/autorizzazione e non la procedura semplificata.
Decreto 31 ottobre 1991 n. 459 (Capitaneria di porto)
Riferimento a eventuali nulla osta/adempimenti portuali. La Corte ha ritenuto che tali adempimenti amministrativi non esauriscano la valutazione circa l'esistenza di indizi di reato quando la natura materiale dei rifiuti è manifestamente difforme rispetto alla documentazione.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per affermare il divieto, in sede di legittimità, di riesaminare il merito delle valutazioni di fatto contenute nell'ordinanza impugnata; la Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione meritocratica dei fatti.
Norma applicata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: con la declaratoria di inammissibilità il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (nella specie fissata in Euro 3.000,00).
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata per valutare l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi che giustificassero una diversa determinazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il trasportatore non è automaticamente responsabile per le indicazioni del produttore, ma è responsabile quando le difformità sono palesi e riscontrabili con la comune diligenza: controlli visivi e documentali prima del carico sono determinanti.
- Documentazione amministrativa (FIR, nulla osta portuali, dichiarazioni di non pericolosità) non esime dalla valutazione materiale del carico; fotografie e mancata corrispondenza visibile possono costituire indizi gravi.
- La mancata esibizione di analisi merceologiche specifiche può essere determinante: per miscele o rifiuti contaminati la procedura corretta può essere la notifica/autorizzazione prevista dal regolamento CE 1013/2006, non la procedura semplificata.
- Le norme sanzionatorie (art.260-bis) disciplinano la responsabilità amministrativa per documentazione mancante o falsa, ma non escludono l'avvio di indagini penali quando sussistono difformità evidenti individuabili con la comune diligenza.
- In sede di Cassazione penale non è ammessa la riconsiderazione del merito fattuale delle decisioni di merito: i motivi che chiedono una rivalutazione integrale dei fatti rischiano di essere dichiarati inammissibili.
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