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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21577/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da due comunicazioni ECOCERT rilasciate dall'ente previdenziale, poi rivelatesi errate, dalle quali il lavoratore aveva tratto il convincimento di poter conseguire la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1 settembre 2016. Assumendo di poter andare in pensione a quella data, egli aveva risolto il proprio rapporto di lavoro dirigenziale con il datore di lavoro privato. In giudizio aveva chiesto in via principale il riconoscimento della pensione e, in subordine, il risarcimento del danno per avere confidato nelle informazioni errate dell'ente. La Corte d'appello aveva escluso il diritto alla pensione e anche il risarcimento, ritenendo non provato il nesso causale tra l'errore comunicativo e la cessazione del rapporto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere il giudice d'appello qualificato come nuova, e quindi inammissibile, la tesi secondo cui l'illegittimo comportamento dell'ente aveva inciso sull'accordo conciliativo con il datore di lavoro; 2) vizio motivazionale per non aver verificato se, conoscendo la reale situazione contributiva, egli avrebbe sottoscritto l'accordo conciliativo del 21 ottobre 2015; 3) vizio motivazionale e violazione degli artt. 1175, 1176 e 2236 c.c. nonché dell'art. 54 l. n. 88/1989, per non aver considerato l'errore dell'ente nella comunicazione della posizione contributiva e il suo rilievo causale; 4) violazione degli artt. 1218 e 1223 c.c. per l'esclusione del nesso di causalità tra l'errata comunicazione e la conciliazione; 5) omessa motivazione sulle richieste risarcitorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, condividendo la valutazione della Corte territoriale secondo cui in appello era stata introdotta una domanda/tesi nuova, diversa da quella svolta in primo grado: non più la dedotta incidenza delle comunicazioni errate sulle dimissioni, ma l'assunto che l'ente avesse determinato la stipula di un accordo conciliativo più sfavorevole. Una volta ritenuta nuova e quindi inammissibile tale prospettazione, le ulteriori argomentazioni di merito svolte dal giudice d'appello sono state considerate meramente ipotetiche e non idonee a costituire autonoma ratio decidendi impugnabile. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non è consentito introdurre un tema d'indagine nuovo fondando il medesimo petitum su fatti e circostanze non dedotti in primo grado; la diversa prospettazione integra domanda nuova e dunque è inammissibile.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell'allegata violazione dei doveri di correttezza nell'attività dell'ente, ma non accolto.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come parametro di diligenza nell'adempimento dell'obbligo informativo dell'ente, ma non accolto.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, senza che la Corte ne ravvisasse la violazione.

  • art. 54, l. n. 88/1989

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla comunicazione della posizione contributiva, senza esito favorevole.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la responsabilità dell'ente per inadempimento; il motivo è stato ritenuto non decisivo perché precluso dalla novità della prospettazione.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente sul nesso causale e sul danno risarcibile; la Corte non ha affrontato nel merito la doglianza per effetto dell'inammissibilità della nuova tesi.

  • art. 111 Cost.

    La Corte valorizza il principio di ragionevole durata del processo per escludere la necessità di motivazioni sul merito quando l'impugnazione è inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In appello è inammissibile la proposizione di una domanda nuova quando il medesimo petitum viene fatto discendere da fatti costitutivi diversi o da una diversa ricostruzione causale non dedotta in primo grado, perché ciò altera i termini sostanziali della controversia.
  • Quando il giudice di merito dichiara una domanda o un motivo inammissibile per novità, le eventuali ulteriori considerazioni svolte sul merito restano meramente ipotetiche e non costituiscono autonoma ratio decidendi impugnabile.
  • La motivazione sul merito resa dopo una statuizione preclusiva di rito non è necessaria e può risolversi in attività giurisdizionale superflua, incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo.
  • Ai fini dell'impugnazione rileva la sostanza della decisione, ma la motivazione ulteriore su questioni precluse non assume autonoma efficacia decisoria quando la preclusione di rito è stata affermata principaliter.
  • La parte che invochi il risarcimento per avere confidato in un'informazione errata deve dedurre fin dall'origine in modo coerente il fatto generatore del danno e il nesso causale, senza poter mutare in appello il nucleo fattuale della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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