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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15052/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

Un ente ecclesiastico conveniva in giudizio una persona fisica e una banca, deducendo che da un conto corrente intestato all'ente era stato tratto e incassato un assegno da 140.000 euro con firma apocrifa del vescovo. Sosteneva che il convenuto si fosse impossessato del carnet di assegni e avesse incassato la somma, poi utilizzata per coprire proprie esposizioni debitorie. Nelle more, l'ente e la banca trattavano una definizione economica che lasciava una perdita residua di 82.000 euro. In sede penale il convenuto era stato assolto con formula dubitativa. La corte d'appello, pur riducendo il risarcimento a 82.000 euro, confermava la responsabilità civile del convenuto. Nel ricorso per cassazione il convenuto deduceva: 1) che la sentenza penale assolutoria avrebbe dovuto vincolare il giudice civile, determinando il rigetto della domanda; 2) che vi sarebbe stata omessa pronuncia/vizio motivazionale sulla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la domanda sarebbe stata costruita sul solo presupposto della falsificazione della firma e dell'appropriazione indebita della somma, fatti che egli riteneva esclusi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: ha escluso che la sentenza penale di assoluzione con formula dubitativa producesse efficacia vincolante nel giudizio civile, affermando l'autonomia dell'accertamento civile e l'inapplicabilità del giudicato ex art. 652 c.p.p. in caso di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura di merito perché diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, precluso in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia non è configurabile con riguardo al mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito, quale quella di violazione dell'art. 112 c.p.c. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 530, secondo comma, c.p.p.

    L'assoluzione con formula dubitativa per insufficienza di prove non determina, da sola, efficacia vincolante nel giudizio civile di danno.

  • art. 652 c.p.p.

    Il giudicato penale preclude il giudizio civile solo se vi sia un effettivo e specifico accertamento dell'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato; non opera in caso di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato per affermare che l'effetto preclusivo nel civile richiede un accertamento penale specifico e non meramente dubitativo.

  • art. 75, comma 3, c.p.p.

    La sospensione del giudizio civile in pendenza del penale è limitata ai casi previsti dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se si traduce in richiesta di rivalutazione del merito o è preclusa dalla doppia conforme.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della lamentata erronea valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso la possibilità di un nuovo esame del materiale istruttorio in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta inammissibile come vizio riferito a un'eccezione pregiudiziale di rito.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato per il regime delle impugnazioni inammissibili per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, è preclusa la censura di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato nella descrizione del capo penale contestato, senza incidere direttamente sul decidere civile.

  • art. 485 c.p.

    Richiamato nella descrizione del procedimento penale a carico del convenuto.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato nella descrizione del procedimento penale a carico del convenuto.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale pronunciata con formula dubitativa per insufficienza di prove non vincola il giudice civile e non impedisce l'autonomo accertamento della responsabilità civile.
  • Nel giudizio civile il giudice può utilizzare le prove raccolte nel processo penale come fonte del proprio convincimento, ma deve comunque valutarle autonomamente con pienezza di cognizione.
  • La diversa regola probatoria tra processo penale e processo civile consente che un fatto non dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio in sede penale possa risultare provato secondo il criterio del più probabile che non in sede civile.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando si deduce il mancato esame di un'eccezione pregiudiziale di rito, ma solo quando sia stata omessa la decisione su una domanda o questione di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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