Cassazione Civile, Ordinanza n. 17746/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il diniego di condono ex art. 12 della l. n. 289 del 2002, fondato sul tardivo versamento delle rate successive alla prima. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la decisione di primo grado, ritenendo che la definizione agevolata non si fosse perfezionata per l'omesso versamento del 20% residuo. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione o falsa applicazione dell'art. 12 l. n. 289 del 2002, sostenendo che il pagamento dell'80% del dovuto fosse sufficiente al perfezionamento del condono e che fosse errata la distinzione tra condono 'clemenziale' e altri condoni 'premiali'; inoltre ha lamentato l'omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2002, in relazione alle sanzioni, assumendo un legittimo affidamento fondato sulla circolare n. 51/E del 2003.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che la definizione agevolata prevista dall'art. 12 della l. n. 289 del 2002 costituisce un condono clemenziale, nel quale il quantum da versare è predeterminato e l'efficacia della sanatoria è subordinata all'integrale pagamento dell'importo dovuto; pertanto l'omesso o anche solo tardivo pagamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento della definizione. Ha inoltre escluso che potesse operare un legittimo affidamento idoneo a giustificare il ritardo nel pagamento della seconda rata, rilevando che la circolare invocata non incideva specificamente sul caso e che l'errore scusabile rileva, in materia tributaria, solo ai fini sanzionatori e in presenza di obiettiva incertezza normativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sanatoria in esame è una forma di condono clemenziale; il perfezionamento della definizione è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto e il mancato o tardivo versamento delle rate successive alla prima impedisce il perfezionamento della lite pendente.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale evocata per denunciare violazione di legge e vizio di omessa pronuncia.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia su parte della domanda o del motivo relativo alle sanzioni.
art. 10, comma 2, l. n. 212 del 2002
Invocato dal ricorrente in relazione al legittimo affidamento, ma la Corte esclude che nel caso concreto sussistesse una tutela idonea a giustificare il ritardo nel pagamento.
Richiamato per distinguere l'ignoranza incolpevole dal concetto di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai fini sanzionatori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato in relazione alla trattazione camerale e alla discrezionalità della Corte nel disporre o negare la pubblica udienza.
Richiamato in via analogica per la rimessione alla pubblica udienza.
Massime di principio
- Nel condono fiscale cd. clemenziale, quando il debito da definire è predeterminato dalla legge, il perfezionamento della sanatoria è subordinato al pagamento integrale dell'importo dovuto; il mancato o tardivo versamento anche di una sola rata successiva alla prima impedisce la definizione.
- Non è consentita un'applicazione analogica della disciplina più favorevole prevista per diverse e autonome fattispecie di condono, se manca una lacuna normativa e difettano forti elementi di omogeneità tra gli istituti.
- La struttura della legge sul condono può essere plurima e non unitaria: diverse disposizioni possono disciplinare modelli di definizione agevolata con presupposti e conseguenze del mancato pagamento differenti.
- Il legittimo affidamento o l'errore scusabile non valgono, di regola, a sanare l'omesso o tardivo pagamento dovuto per il perfezionamento di un condono clemenziale; la rilevanza dell'obiettiva incertezza normativa resta circoscritta agli istituti sanzionatori e richiede un effettivo quadro di incertezza normativa oggettiva.
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