Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07331/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da un'azione ex art. 702-bis c.p.c. con cui un soggetto, quale figlio di una persona uccisa con colpo di pistola, ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio al risarcimento del danno per il mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, della Direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Bologna l'aveva invece accolta, condannando la Presidenza del Consiglio a pagare Euro 50.000, oltre rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (1 luglio 2005) e interessi legali. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'amministrazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la rivalutazione dovesse decorrere non dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva, ma dal giorno del fatto dannoso, ossia dall'omicidio del congiunto, poiché solo da quel momento era sorto il diritto al risarcimento, subordinato all'acquisto dello status di vittima o congiunto superstite; ha inoltre affermato che prima di tale evento mancasse l'interesse ad agire. Il controricorrente ha riconosciuto la fondatezza del motivo, precisando tuttavia che la data dell'evento lesivo era il 21 novembre 2009 e non il 21 novembre 2019.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che la domanda azionata riguardava il risarcimento del danno da inadempimento dello Stato all'obbligo di trasposizione tempestiva della Direttiva 2004/80/CE, domanda diversa da quella relativa all'indennizzo previsto dalla legge n. 122 del 2016. Ha quindi precisato che il diritto al risarcimento sorge con il verificarsi del fatto dannoso che attribuisce al soggetto lo status di vittima o congiunto superstite, e che, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria decorre dal giorno dell'evento lesivo e non dalla scadenza del termine per il recepimento della direttiva. Poiché il controricorrente aveva corretto l'errore della ricorrente sulla data dell'omicidio, la Corte ha individuato il dies a quo nel 21 novembre 2009. Ha cassato la sentenza impugnata solo sul punto della decorrenza della rivalutazione e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha stabilito che la somma di Euro 50.000 va rivalutata annualmente da tale data sino alla pubblicazione della sentenza di merito e poi con interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo. Le spese dei gradi di merito restano immutate; quelle di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 1223 c.c.

    invocato per sostenere che il risarcimento debba coprire il danno conseguenza del fatto lesivo e che la rivalutazione decorra dall'evento dannoso

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'interesse ad agire prima dell'acquisto dello status di vittima o congiunto superstite

  • art. 11, comma 2-bis, L. n. 122 del 2016

    indicato come norma che collega il diritto all'indennizzo allo status di vittima di reato intenzionale violento o di congiunto superstite

  • art. 12, par. 2, Direttiva 2004/80/CE

    interpretato come disposizione che impone agli Stati membri di dotarsi di un sistema di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio nazionale, anche non transfrontaliere

  • art. 6, L. n. 167 del 2017

    richiamato per la estensione retroattiva dell'applicabilità dell'indennizzo ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005

  • art. 12 L. n. 122 del 2016

    richiamato quale disciplina dell'indennizzo e della previa escussione del responsabile del reato ai fini dell'erogazione della provvidenza

  • art. 1226 c.c.

    richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare

  • art. 1173 c.c.

    richiamato per ricondurre l'obbligazione risarcitoria da mancata trasposizione nell'ambito delle fonti delle obbligazioni

  • art. 2043 c.c.

    menzionato per escludere che la responsabilità dello Stato per omesso recepimento della direttiva abbia natura aquiliana

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come rito camerale di trattazione in Cassazione

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo fornito come tale, ma il tema dell'onere probatorio è evocato nel richiamo alla possibilità per il danneggiato di provare perdite supplementari

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento del danno per mancata o tardiva trasposizione di una direttiva dell'Unione è distinta, per causa petendi e petitum, dalla domanda di indennizzo prevista dalla legge nazionale di attuazione: la prima riguarda una responsabilità risarcitoria dello Stato, la seconda una prestazione ex lege.
  • La responsabilità dello Stato per omesso o intempestivo recepimento di una direttiva non autoesecutiva va qualificata come responsabilità da inadempimento di obbligazione ex lege, e non come responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
  • L'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE impone un sistema di indennizzo per tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio dello Stato membro, senza limitazioni ai soli casi transfrontalieri.
  • Il diritto al risarcimento verso lo Stato non presuppone l'impossibilità di ottenere ristoro dal responsabile del reato, ma solo la difficoltà oggettiva di conseguirlo; la mancata preventiva escussione del reo non esclude l'azione risarcitoria contro lo Stato.
  • Il danno risarcibile va ancorato, in primo luogo, al valore economico dell'indennizzo che la vittima avrebbe avuto diritto di conseguire tempestivamente; possono inoltre essere provate perdite ulteriori da ritardo nell'acquisizione della prestazione.
  • La rivalutazione monetaria di un credito risarcitorio di valore decorre dal giorno del fatto dannoso che fa sorgere il diritto, non dalla precedente scadenza del termine di recepimento della direttiva; gli interessi si applicano poi sulla somma via via rivalutata.
  • Nel caso di riconoscimento sia di un indennizzo legale sia di un risarcimento per mancata trasposizione, l'eventuale somma percepita a titolo di indennizzo deve essere detratta dal risarcimento secondo la compensatio lucri cum damno.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiInternazionale privatoResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.