Cassazione Civile, Ordinanza n. 21133/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'ufficio aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000, recuperando maggiori somme a titolo di Irpeg, Irap e Iva, oltre sanzioni, sulla base di una ricostruzione di maggiori ricavi/reddito, valore della produzione e volume d'affari. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia limitandosi a rilevare la carenza di motivazione della decisione di primo grado e dichiarandone la nullità, senza esaminare nel merito la pretesa tributaria. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; omesso esame di fatto decisivo; motivazione carente e contraddittoria; omessa pronuncia su questioni relative alla motivazione dell'atto impositivo, alla contestualità della motivazione, alle garanzie del contribuente sottoposto a verifica, alla legittimità delle sanzioni contestuali; violazione del giudicato esterno.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse erroneamente arrestato il proprio sindacato alla sola constatazione della nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, senza procedere all'esame del merito della pretesa tributaria. Ha affermato che nel processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, il giudice d'appello, una volta ravvisata la nullità della sentenza appellata, non può limitarsi a confermarla o a dichiararne la nullità, ma deve comunque esaminare la fondatezza della pretesa fiscale entro i limiti delle domande. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese, incluse quelle della fase di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
la motivazione della sentenza tributaria deve essere sufficiente; la sua carenza è denunciabile come nullità della decisione.
dedotto quale vizio processuale per la nullità della sentenza e del procedimento.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo e per motivazione carente o contraddittoria.
invocato per omessa pronuncia su specifiche questioni devolute al giudice di appello.
art. 7, comma 1, ultimo periodo, L. n. 212 del 2000
richiamato dalla ricorrente come norma sulla contestualità della motivazione degli atti impositivi.
richiamato in relazione ai diritti e alle garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale.
richiamato per la dedotta rilevanza del giudicato esterno.
Massime di principio
- Nel processo tributario, che ha natura di giudizio di impugnazione-merito, il giudice d'appello non può limitarsi a rilevare la nullità della sentenza di primo grado o dell'atto impositivo, ma deve comunque decidere sulla fondatezza sostanziale della pretesa fiscale, sostituendo la propria decisione a quella impugnata.
- La motivazione della sentenza tributaria deve rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una decisione che si arresti a formule assertive o criptiche, senza affrontare le censure e le difese sul merito, è viziata da nullità.
- Quando il giudice omette di esaminare il merito della pretesa tributaria dopo avere ravvisato un vizio della decisione di primo grado, incorre in un vizio che comporta cassazione con rinvio per nuovo esame.
- Le censure di omessa pronuncia, difetto di motivazione e violazione del giudicato esterno restano assorbite se la sentenza di appello viene cassata per l'errore preliminare consistente nel mancato esame del merito della controversia.
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