Cassazione Civile, Ordinanza n. 20567/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società, in liquidazione, e alcuni soci fideiussori hanno convenuto la banca davanti al Tribunale chiedendo l'accertamento dell'illegittima applicazione, su un conto corrente acceso dal 2001, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e altri addebiti non pattuiti per iscritto, con rideterminazione del saldo e condanna alla ripetizione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno in ipotesi di tassi usurari. In primo grado la banca è rimasta contumace; il tribunale, espletata CTU contabile, ha accolto le domande degli attori. La banca ha appellato deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione per mancata prova della chiusura del conto, il difetto di prova del saldo per mancata produzione integrale degli estratti conto e l'illegittima utilizzazione, da parte del CTU, di documenti prodotti tardivamente nel corso della consulenza. La Corte d'appello ha ritenuto ammissibile l'azione, ma ha accolto l'appello nel merito, affermando che gli attori avrebbero dovuto produrre integralmente gli estratti conto dalla apertura alla chiusura del rapporto e che il CTU non poteva acquisire documenti mancanti diretti a provare i fatti principali, con conseguente nullità assoluta della consulenza; ha quindi riformato la decisione di primo grado. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione con due motivi: violazione degli artt. 198 e 157 c.p.c. per avere la corte territoriale escluso la legittima acquisizione, in sede di esame contabile, degli estratti conto mancanti prodotti tardivamente e utilizzati dal CTU; violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per avere imposto la produzione integrale di tutta la documentazione contabile come unico mezzo idoneo a provare il saldo e fondare la ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo legittima, in tema di esame contabile ex art. 198 c.p.c., l'acquisizione da parte del CTU della documentazione mancante anche se prodotta tardivamente e anche se concernente fatti principali, purché nel rispetto del contraddittorio e del consenso delle parti; ha inoltre qualificato l'eventuale nullità come relativa e quindi soggetta a sanatoria se non tempestivamente eccepita. Ha invece dichiarato assorbito il secondo motivo, pur osservando che non è corretto ritenere necessaria, in ogni caso, la produzione integrale di tutti gli estratti conto per dimostrare il saldo, potendo la prova risultare anche aliunde, ad esempio tramite CTU contabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità e per l'esame degli ulteriori motivi di appello rimasti assorbiti.
Norme richiamate
In materia di esame contabile il CTU può acquisire, nei limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio, anche documenti non prodotti in causa e idonei a provare fatti principali, purché le parti siano sentite e abbiano prestato consenso; l'uso senza consenso integra al più una nullità relativa.
Richiamato per distinguere la consulenza tecnica generale dall'esame contabile.
L'eventuale vizio dell'acquisizione documentale in sede peritale, se correlato a un interesse disponibile della parte, è una nullità relativa soggetta a sanatoria se non eccepita tempestivamente.
La ripetizione dell'indebito in materia di conto corrente non richiede necessariamente la produzione di tutti gli estratti conto mensili se il saldo e i movimenti possono essere provati anche con altri mezzi di cognizione, inclusa la CTU contabile.
Il riparto dell'onere probatorio non impone, in via assoluta, la produzione integrale della documentazione contabile come unico mezzo di prova del credito o dell'indebito.
Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la pretesa necessità di una prova documentale totale e rigida del saldo.
La Corte ha escluso che il provvedimento di nomina del CTU debba essere notificato al contumace ai sensi di tale norma.
Richiamato in domanda per il risarcimento del danno in ipotesi di tassi usurari.
Richiamato in domanda per la liquidazione del danno risarcibile.
Richiamato in domanda per il risarcimento del danno non patrimoniale in ipotesi di tassi usurari.
Massime di principio
- In materia di esame contabile ex art. 198 c.p.c., il consulente tecnico può acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti, anche se non prodotti tempestivamente dalle parti e anche se riferiti a fatti principali, purché sia rispettato il contraddittorio e vi sia il consenso delle parti costituite.
- L'eventuale utilizzazione, in sede peritale, di documenti acquisiti senza il necessario consenso non determina nullità assoluta, ma una nullità relativa, soggetta alle regole di deduzione e sanatoria ex art. 157 c.p.c.
- Nelle controversie di conto corrente bancario, la prova del saldo e dei movimenti non richiede necessariamente la produzione integrale di tutti gli estratti conto, potendo il risultato essere ricostruito anche mediante altri mezzi di cognizione e operazioni contabili di raccordo idonee a fornire una base probatoria sufficientemente attendibile.
- La domanda di ripetizione dell'indebito bancario non è automaticamente infondata per il solo fatto che il correntista non abbia depositato sin dall'inizio tutta la documentazione contabile, se tale documentazione sia poi acquisita legittimamente nel contraddittorio delle parti o comunque il saldo sia ricostruibile con altri elementi di prova.
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