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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da lavori eseguiti in un fabbricato condominiale: il proprietario di un appartamento ha agito contro la vicina deducendo che questa avesse realizzato un muro di mattoni fronteggiante la finestra del suo appartamento a distanza inferiore a quella prescritta dall'art. 907 c.c. e comunque a distanza inferiore a quella legale tra fabbricati, nonché ampliato una terrazza posta a distanza inferiore a tre metri dalla sua finestra e dal fabbricato. In primo grado la domanda è stata accolta, con ordine di demolizione e richiesta risarcitoria; la corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione la proprietaria convenuta ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 873 ss., 907 e 1102 c.c., sostenendo che la ricostruzione dello stato dei luoghi fosse errata e che gli edifici fossero in aderenza, con conseguente inoperatività dell'art. 907 c.c., oltre alla necessità di applicare la disciplina dell'art. 1102 c.c. trattandosi di condomini. Con il secondo motivo ha dedotto ex art. 360, n. 5, c.p.c. l'erronea ricostruzione della fattispecie concreta e la mancata prova che la terrazza fosse preesistente ai lavori, richiamando l'atto di acquisto e le difese avversarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, nella parte riferita agli artt. 873 e 907 c.c., mirasse in realtà a contestare la ricostruzione in fatto dello stato dei luoghi e la valutazione delle prove, profili non sindacabili in sede di legittimità sotto il vizio di violazione di legge; nella parte riferita all'art. 1102 c.c. ha rilevato la novità della questione, non trattata nella sentenza impugnata e non risultando indicato in quale atto dei gradi di merito fosse stata dedotta. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, perché formulato come critica alla valutazione delle risultanze probatorie e comunque precluso dall'art. 348-ter c.p.c., essendo l'appello proposto dopo il 2012 e non essendosi la sentenza d'appello discostata dal ragionamento del primo giudice. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    richiamato come disciplina delle distanze legali tra costruzioni, ma la sua invocazione è stata ritenuta in parte volta a censurare una ricostruzione fattuale non sindacabile in cassazione

  • art. 907 c.c.

    richiamato quale norma sulle distanze in tema di vedute; la Corte ha ribadito che la censura investiva in realtà l'accertamento di fatto sullo stato dei luoghi

  • art. 1102 c.c.

    la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché nuova, non risultando trattata nella decisione impugnata né indicata la sua deduzione nei gradi di merito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    non consente di censurare l'erronea ricognizione della fattispecie concreta mediante le risultanze di causa, che attiene al merito

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la deduzione dell'erronea valutazione delle prove e della ricostruzione del fatto è stata ritenuta estranea al vizio denunciabile in cassazione nel caso concreto

  • art. 366 c.p.c.

    richiede l'indicazione degli atti processuali in cui la questione sarebbe stata dedotta, a pena di inammissibilità della censura nuova

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di appello proposto dopo il 2012 e di sentenza di secondo grado conforme a quella di primo grado, opera la preclusione al vizio motivazionale nei termini richiamati dalla Corte

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso, se dovuto

Massime di principio

  • Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito attraverso la valutazione delle prove e della consulenza tecnica.
  • La censura che introduca per la prima volta in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del giudizio di merito l'abbia proposta.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo deve investire questioni già comprese nel thema decidendum dei gradi di merito; è preclusa la prospettazione di temi nuovi non rilevabili d'ufficio.
  • La contestazione della ricostruzione probatoria e della preesistenza o meno di uno stato di fatto non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando si risolva in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Quando l'appello è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma del 2012 e la sentenza di secondo grado conferma quella di primo grado senza discostarsene nel ragionamento decisorio, opera la preclusione al sindacato motivazionale nei limiti richiamati dall'art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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