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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31316/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da tre distinte opposizioni all'esecuzione, poi riunite, proposte nell'ambito di procedure esecutive promosse nei confronti di una società che svolgeva attività di costruzione di un albergo e che era poi in concordato preventivo. Le esecuzioni prendevano origine, da un lato, da un contratto di mutuo stipulato con un istituto di credito per finanziare la costruzione dell'albergo e, dall'altro, da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa di credito. Il ricorrente, agendo anche per altri soggetti e per la società, ha impugnato in Cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto delle opposizioni e delle domande risarcitorie. I motivi erano sette: (1) violazione dell'art. 168 l. fall. e dell'art. 100 c.p.c. per avere negato l'interesse ad agire nell'opposizione all'esecuzione, ritenendo le esecuzioni sospese; (2) omesso esame di fatti decisivi sulla stessa questione dell'interesse ad agire; (3) violazione degli artt. 2947 e 2946 c.c. sulla prescrizione dell'azione risarcitoria per indebita segnalazione alla Centrale dei rischi, con riferimento ai garanti; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla segnalazione in Centrale dei rischi della società e al preteso nesso causale con il mancato credito; (5) falsa applicazione delle norme sull'anatocismo e sugli interessi per l'adozione del metodo di ammortamento c.d. alla francese; (6) ulteriore omesso esame di fatti decisivi relativi al decreto ingiuntivo e a circostanze anteriori non opposte, con richiamo alla mancata rilevazione di questioni precluse o coperte da giudicato; (7) omesso esame di prove testimoniali ritenute rilevanti e non ammesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la Corte d'appello non aveva escluso in astratto la legittimazione o l'interesse ad agire, ma aveva rilevato che, essendo le esecuzioni immobiliari già sospese dal giudice dell'esecuzione, mancava in concreto la pendenza di un processo esecutivo utile a fondare l'opposizione. Ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi di vizio motivazionale per difetto di specificità e perché, trattandosi di sentenza c.d. doppia conforme, non era consentita la deduzione del vizio nei limiti invocati; ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che il rapporto bancario era solo della società e che per i garanti terzi datori d'ipoteca il termine quinquennale decorreva da una contestazione del 2007 senza atti interruttivi anteriori al 2015; ha respinto la censura sulla Centrale dei rischi, evidenziando che la segnalazione non aveva impedito alla società di ottenere ulteriori finanziamenti e che la società era già inadempiente verso altri creditori, sicché non era provato il pregiudizio lamentato; ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il motivo sull'anatocismo, perché il metodo di calcolo alla francese non comporta di per sé anatocismo; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al decreto ingiuntivo, in quanto mirava a rimettere in discussione fatti ormai coperti da giudicato per mancata opposizione; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sulle prove testimoniali per mancata indicazione del capitolato e per genericità e irrilevanza delle prove richieste. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 168 l. fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione alla prosecuzione dell'esecuzione; la Corte osserva che la questione dell'interesse ad agire va valutata in concreto rispetto alla pendenza del processo esecutivo.

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; nella specie è escluso perché l'esecuzione immobiliare era già sospesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato per denunciare violazioni di legge; i motivi così formulati vengono esaminati nel merito solo se realmente attinenti alla violazione dedotta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo e non consente più la censura di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, il vizio di motivazione non può essere dedotto nei limiti invocati dal ricorrente; opera la c.d. doppia conforme.

  • artt. 2947 e 2946 c.c.

    la Corte qualifica la pretesa risarcitoria per indebita segnalazione come azione extracontrattuale soggetta al termine quinquennale nei confronti dei garanti terzi.

  • artt. 1283, 1346, 1284 e 1419 c.c.

    richiamati dal ricorrente in tema di anatocismo e interessi; la Corte ritiene che il calcolo alla francese non comporti, di per sé, capitalizzazione illecita degli interessi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'opposizione all'esecuzione richiede la pendenza concreta di un processo esecutivo utile alla vendita coattiva: se l'esecuzione è sospesa, può difettare l'interesse ad agire in concreto.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestare la sufficienza o logicità della motivazione come nel previgente testo.
  • In presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, non è consentito introdurre in cassazione un vizio motivazionale fondato su fatti già esaminati nei meriti, salvo l'omesso esame di un fatto storico realmente decisivo e diverso.
  • La mancata opposizione a un decreto ingiuntivo determina il giudicato non solo sul credito azionato, ma anche sui presupposti di fatto e di diritto del decreto, compresi i fatti impeditivi, estintivi o modificativi anteriori e non dedotti.
  • La segnalazione alla Centrale dei rischi, ai fini del danno risarcibile, richiede la prova del nesso causale tra segnalazione e concreto pregiudizio lamentato; il danno non può dirsi sussistente se il soggetto ha comunque continuato ad accedere al credito o se risultava già inadempiente verso altri creditori.
  • L'adozione del metodo di ammortamento c.d. alla francese non integra di per sé anatocismo: occorre allegare e dimostrare un effettivo meccanismo di capitalizzazione degli interessi vietato dalla disciplina sostanziale.
  • La responsabilità aquiliana per indebita segnalazione alla Centrale dei rischi nei confronti di soggetti diversi dal debitore principale è soggetta al termine quinquennale di prescrizione decorso dal fatto lesivo o dalla sua conoscenza.
  • Le censure istruttorie in cassazione devono essere specifiche: va indicato il contenuto delle prove richieste e la loro decisività, non essendo sufficiente una critica generica al mancato esame o alla mancata ammissione della prova testimoniale.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveMutuoConto correnteIntermediazione finanziariaInadempimentoResponsabilità della PASpese di liteTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniBancario e finanziarioObbligazioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalitàGiudicato

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