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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11311/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista chiedeva il risarcimento dei danni materiali subiti a seguito della collisione, avvenuta su una strada provinciale, tra la propria autovettura e un cinghiale che si era immesso improvvisamente nella corsia di marcia. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato la Regione, ritenuta responsabile per la fauna selvatica. In appello, però, il Tribunale ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo non provata, da parte dell’attore, la completa dinamica del sinistro e l’avvenuto superamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c.; ha inoltre affermato che, nei danni cagionati da fauna selvatica, opera la responsabilità ex art. 2052 c.c. e che, in mancanza di prova adeguata sulla condotta dell’animale e del conducente, non può essere riconosciuto il risarcimento, neppure invocando il concorso tra presunzioni. Il ricorrente ha quindi proposto tre motivi per cassazione: violazione degli artt. 2054, 2700 c.c. e 116 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto non superata la presunzione di sua colpa; omesso esame di fatti decisivi relativi alla relazione di incidente e ai rilievi svolti dagli accertatori; violazione degli artt. 2054 e 2052 c.c. per avere escluso che la presunzione a carico della Regione potesse operare in concorso o ridurre il risarcimento se non fosse stata già provata la condotta diligente dell’attore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale aveva correttamente rilevato che dagli atti non risultava provato che il conducente procedesse entro i limiti di velocità e che il verbale dei Carabinieri non poteva fare piena prova, ai sensi dell’art. 2700 c.c., di valutazioni tecniche o deduzioni sulla velocità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché rivolto sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito. Ha respinto il terzo motivo affermando che la teoria del concorso di due presunzioni, idonea a condurre a una ripartizione automatica del danno, è superata: nei sinistri tra veicolo e animale, il danneggiato deve provare la dinamica esatta del sinistro, la correlazione tra condotta dell’animale e del conducente e il nesso causale; solo se tale prova è fornita, il giudice può valutare l’eventuale concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. La Corte ha compensato le spese, valorizzando il recente consolidamento giurisprudenziale sul tema, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2054, comma 1, c.c.

    il conducente deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; nel caso concreto la prova liberatoria non è stata ritenuta raggiunta, ma la Corte precisa che, nei sinistri con fauna selvatica, la responsabilità va ricondotta anzitutto all'art. 2052 c.c. e la prova della dinamica grava sul danneggiato.

  • art. 2052 c.c.

    si applica anche ai danni cagionati da fauna selvatica protetta, affidata alla gestione dell'ente pubblico competente; il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra comportamento dell'animale e danno, mentre l'ente può andare esente da responsabilità solo provando il caso fortuito.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    il concorso causale può rilevare solo se sia stata provata la concreta interrelazione tra condotta dell'animale e condotta del conducente; non opera automaticamente in base a due presunzioni concorrenti.

  • art. 2700 c.c.

    il verbale fa piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, non delle valutazioni o deduzioni tecniche sulla velocità del veicolo.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle risultanze istruttorie e delle presunzioni compete al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto con specificità.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul preteso omesso esame delle risultanze istruttorie, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato per contestare l'assunzione della moglie del ricorrente come teste, ritenuta inidonea per interesse all'esito del giudizio; il profilo è menzionato solo incidentalmente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge sostanziale e processuale nei primi e terzo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la censura è stata dichiarata inammissibile perché volta a contestare la valutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei sinistri stradali causati da fauna selvatica la disciplina di riferimento è l'art. 2052 c.c., applicabile anche agli animali selvatici protetti, con responsabilità dell'ente pubblico competente alla gestione della fauna, salvo prova del caso fortuito.
  • Il danneggiato che agisca per il risarcimento deve allegare e provare la dinamica completa dell'incidente, la correlazione tra comportamento dell'animale e condotta di guida del veicolo e il nesso causale tra tali condotte e il danno; non basta la mera prova dell'urto con l'animale.
  • Il principio del 'concorso tra due presunzioni' non legittima una riduzione automatica del risarcimento in difetto di prova compiuta della dinamica: il concorso causale ex art. 1227, comma 1, c.c. può essere valutato solo quando sia stata positivamente dimostrata l'interazione causale tra animale e conducente.
  • Il verbale di accertamento fa piena prova soltanto dei fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale e non anche delle sue valutazioni inferenziali o tecniche; la stima della velocità o di altri dati ricostruiti dagli accertatori resta soggetta al vaglio del giudice.
  • La ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione del materiale indiziario sono apprezzamenti di merito, censurabili in cassazione solo entro i rigorosi limiti del vizio denunciato e con specifica critica della motivazione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

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