Cassazione Civile, Ordinanza n. 28340/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo di lavori eseguiti presso un'azienda agrituristica, relativi a impianto di riscaldamento centrale e impianto idrico-sanitario. I debitori avevano proposto opposizione deducendo l'avvenuto totale pagamento e producendo documentazione a sostegno, chiedendo anche un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per acquisire gli effetti cambiari che, a loro dire, avrebbero chiarito i pagamenti e gli importi realmente dovuti. In appello, la Corte territoriale ha escluso rivalutazione e anatocismo, ha ricalcolato direttamente gli interessi senza disporre consulenza tecnica d'ufficio e ha condannato i debitori al pagamento di una somma inferiore rispetto al decreto ingiuntivo. Con il ricorso per cassazione i debitori hanno denunciato, da un lato, violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 210 c.p.c. e dell'art. 5 d.lgs. 231/2002 in relazione all'art. 1284 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe errato nel non ordinare l'esibizione documentale e nel non nominare un CTU per il ricalcolo delle somme e degli interessi; dall'altro lato, hanno censurato la regolazione delle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c., ritenendo ingiustificata la loro soccombenza per tre quarti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che sia l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sia la nomina del consulente tecnico d'ufficio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e che, nel caso concreto, i motivi non si confrontavano in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva accertato che i pagamenti documentati in giudizio non erano riferibili ai titoli cambiari rimasti insoluti, ma ad altre cambiali, sicché potevano essere computati solo gli acconti indicati nella decisione. Ha inoltre reputato insindacabile la compensazione parziale delle spese di lite, trattandosi di valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta infondata perché non confrontata con l'accertamento di merito sui pagamenti imputabili ai titoli insoluti.
Invocato per lamentare una decisione oltre o fuori dai limiti della domanda, ma la Corte ha escluso il vizio poiché il giudice d'appello ha proceduto alla verifica delle somme dovute nell'ambito del devoluto.
Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie; la Corte ha ritenuto che le doglianze non scalfissero l'accertamento di merito compiuto sulla documentazione prodotta.
L'ordine di esibizione è stato qualificato come strumento istruttorio residuale e discrezionale, il cui mancato esercizio non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
Richiamato per il regime degli interessi dovuti sui crediti pecuniari, ma la censura è stata respinta perché il ricalcolo degli interessi compiuto dal giudice di merito non è stato adeguatamente contestato.
Menziomato in connessione al calcolo degli interessi legali, senza che la Corte ravvisasse un errore di diritto nella sentenza impugnata.
Richiamato per la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la condanna dei ricorrenti in parte soccombenti.
La compensazione parziale delle spese è stata ritenuta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del divieto di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale: il suo mancato utilizzo non integra, di regola, violazione di legge denunciabile in cassazione.
- La nomina del consulente tecnico d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo specifica censura per omesso esame di un fatto storico decisivo.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica che non attacca l'accertamento decisivo del giudice di merito è inammissibile o infondata.
- La valutazione del giudice di merito in tema di spese processuali, compresa la compensazione parziale, è censurabile solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
- Quando il giudice di merito accerta che i pagamenti documentati si riferiscono a rapporti o titoli diversi da quelli posti a base del credito azionato, la censura sulla debenza residua deve misurarsi con tale specifico accertamento fattuale.
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