Cassazione Penale, Sentenza n. 36845/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente, condannato alla pena di quattro anni e otto mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 416-ter c.p., con fine pena indicato al 9 luglio 2028, aveva chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà o la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 13 aprile 2026, pur riconoscendo l’impossibilità di prestare una valida collaborazione con l’autorità giudiziaria, aveva respinto l’istanza valorizzando la gravità della condotta — commessa quando il condannato era sindaco, rivolgendosi alla criminalità organizzata per ottenere l’affermazione alle elezioni regionali del 2015 — e ritenendo non dimostrata un’autentica revisione critica. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione: secondo la difesa, il Tribunale aveva tratto conclusioni contraddittorie dall’indicazione, contenuta nella relazione di sintesi del 29 maggio 2025, che l’area della revisione critica fosse solo in parte esplorabile; aveva inoltre trascurato le relazioni successive, la condotta detentiva positiva, il graduale accesso a prospettive di reinserimento e la necessità di aggiornare la valutazione fino all’udienza del 13 aprile 2026. Il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 47 ord. pen., sostenendo che il rigetto dell’affidamento si fondasse essenzialmente sulla gravità del reato e sull’asserita mancanza di revisione critica, senza valutare l’evoluzione concreta della personalità, la regolare condotta in istituto e gli elementi favorevoli al reinserimento rilevati dall’amministrazione penitenziaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio. Ha ribadito che, per l’affidamento in prova, occorre valutare l’evoluzione della personalità successiva al reato e la condotta del condannato, senza che sia necessario un ravvedimento già compiuto; natura e gravità del reato restano rilevanti, ma devono essere considerate insieme agli sviluppi successivi, specialmente quando il fatto risale a oltre dieci anni prima. La motivazione impugnata era insufficiente e contraddittoria perché, pur reputando necessario un ulteriore periodo di osservazione, si fondava su una relazione di sintesi redatta quasi un anno prima senza esaminare il periodo di osservazione successivo né verificare gli elementi sopravvenuti. Il rinvio è per nuovo giudizio, libero nell’esito.
Norme richiamate
condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione in relazione al delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen.
La disposizione identifica il reato per il quale il ricorrente è stato condannato; la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione sostanziale.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad una già avviata risocializzazione e prevenire così il pericolo di ricaduta nel reato.
L’affidamento in prova presuppone un processo di risocializzazione già avviato, valutato attraverso l’osservazione della personalità o il comportamento in libertà, e una prognosi favorevole sulla rieducazione e sulla prevenzione di nuovi reati.
art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato
La prognosi per l’affidamento deve considerare congiuntamente natura e gravità del reato e condotta successiva; la valutazione non può arrestarsi al fatto originario e deve confrontarsi con l’evoluzione della personalità e con il percorso successivo del condannato.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
ove il presupposto dell'emenda non sia riscontrato, o non lo sia nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena - diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 - ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare.
La detenzione domiciliare può essere valutata, nei limiti di pena e in relazione al titolo di reato, anche quando il percorso di emenda non sia stato riscontrato o non sia ritenuto sufficientemente adeguato ai fini dell’affidamento.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.)
La disposizione è richiamata quale motivo di ricorso relativo al vizio motivazionale; la Corte ha ravvisato insufficienza e contraddittorietà nella motivazione dell’ordinanza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) per erronea applicazione dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354.
La disposizione è richiamata quale motivo di ricorso per erronea applicazione della disciplina dell’affidamento in prova; la Corte ha accolto il ricorso e disposto un nuovo giudizio sulla base dei criteri interpretativi indicati.
Massime di principio
- Ai fini dell’affidamento in prova non è necessario che il condannato abbia già conseguito un ravvedimento pieno: è sufficiente che il processo di emenda sia significativamente avviato e che la misura risulti idonea a favorire la risocializzazione e prevenire il rischio di recidiva.
- La prognosi sull’affidamento deve considerare la natura e la gravità del reato, ma anche la condotta successiva e l’evoluzione della personalità; quanto maggiore è il tempo trascorso dal fatto, tanto più la valutazione deve misurarsi con gli elementi emersi nel periodo successivo.
- Quando il giudice ritiene necessario protrarre l’osservazione del condannato, non può fondare la decisione esclusivamente su una relazione di sintesi risalente senza esaminare il periodo di osservazione successivo e gli eventuali elementi sopravvenuti.
- La valutazione dell’accesso a una misura alternativa deve riferirsi alla personalità attuale del condannato e al percorso concretamente compiuto, evitando di cristallizzare nel tempo le valutazioni contenute in una relazione precedente senza verificarne l’attualità.
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